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Edilizia libera: pubblicato il glossario unico degli interventi realizzabili senza autorizzazioni preventive


Il 7 aprile 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 il Decreto 2 marzo 2018, con il quale è stato approvato il glossario contenente l'elenco delle principali opere realizzabili in regime di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

In altri termini si tratta di un elenco delle principali opere che possono essere realizzate senza alcuna richiesta di autorizzazione preventiva. L'elenco pubblicato è da interdersi non esaustivo e sarà oggetto di completamento nei prossimi mesi; la ratio della norma è quella di facilitare la lettura ai cittadini, alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il glossario ha la finalità di garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale; sono state, pertanto, riepilogate in una tabella le principali opere (58 voci) che possono essere effettuate senza dover richiedere alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, etc.).

Il glossario è entrato in vigore il 22 aprile 2018 e non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni.

La pubblicazione di un prontuario degli interventi edili è di grande utilità per le imprese e privati che intendono effettuare degli interventi di ristrutturazione edilizia o volti al conseguimento di un risparmio energetico, considerando le difficoltà che si incontrano nel capire come e quando è necessario richiedere autorizzazioni ai Comuni per avviare un intervento di recupero sul proprio immobile.

Le categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera riguardano: la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive e le opere contingenti temporanee.