Fisco

Imposta di bollo virtuale: entro il 30 aprile occorre effettuare il versamento


Entro il 30 aprile occorre versare l'imposta di bollo assolta sui documenti informatici. Si ricorda che il Decreto del 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici fiscalmente rilevanti.

Per assolvere l'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, ad esempio nel caso delle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. La preventiva autorizzazione all’Ufficio competente resta per i contribuenti interessati alla possibilità di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale sui documenti cartacei; in tal caso, occorre presentare apposita istanza telematica alle Entrate, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi di emissione di una fattura elettronica, per la quale sia dovuto il versamento dell'imposta di bollo, è obbligatorio riportare una specifica annotazione sul documento per indicare che l'imposta è stata assolta ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 17 giugno 2014.

Oltre alle fatture elettroniche, il bollo virtuale può essere utilizzato anche per i libri e i registri, di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilità nel tempo: in tal caso l'imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Compilazione modello F-24

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 da presentare entro il 30 aprile 2018, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il codice tributo da esporre nel modello F24 è il 2501 – imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del decreto 17 giugno 2014, indicando come anno di riferimento il 2017.