Fisco

Cessioni intracomunitarie: senza IVA anche se non c'è iscrizione al VIES


Cessioni intracomunitarie: il caso di specie

Il caso di specie riguarda una SAS che ha impugnato un avviso di accertamento che ha recuperato a tassazione maggiore IVA in ordine ad alcune fatture relative ad operazioni inesistenti poiché riferite ad imprese risultate non operanti.
La CTP ha accolto il ricorso, sentenza confermata dalla CTR poiché "premesso che l'avviso impugnato era scarsamente motivato, era stato dimostrato che le imprese che avevano emesso le fatture contestate erano esistenti ed operanti, come desumibile dalla documentazione acquisita".

Cessioni intracomunitarie: la sentenza della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10006 del 24 aprile 2018, afferma che:
"La Corte unionale considera necessarie, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali (previste dall'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE; in riferimento all'art. 41, co. 1 del D.L. n. 331/93 a livello nazionale) relegando alla posizione di requisito 'formale' non rilevante l'iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, in presenza dei requisiti sostanziali contemplati elencati, la detassazione di un'operazione intracomunitaria può essere messa in discussione nei soli casi previsti (se il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale, e nel caso in cui la violazione del requisito formale dell'iscrizione al VIES abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali)."
La Suprema Corte ritiene pertanto che la mancata iscrizione della cessionaria al registro VIES non può costituire indizio dell'inesistenza dell'operazione di cessione.