Credito IVA infrannuale: entro il 30 aprile 2018 si possono presentare le domande di rimborso o compensazione
Entro il 30 aprile 2018 i soggetti passivi d'imposta che hanno maturato un credito IVA di importo superiore a 2.582,28 euro nel I° trimestre dell'anno (dal 1° gennaio al 31 marzo 2018) possono richiedere l'utilizzo del credito in compensazione o a rimborso presentando telematicamente il modello IVA TR.
La facoltà di richiedere il rimborso del credito IVA infrannuale o il suo utilizzo in compensazione è consentita esclusivamente ai soggetti che posseggono uno dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 2 del DPR 633/1972.
Requisiti per la presentazione del modello IVA infrannuale
I soggetti interessati possono presentare il modello IVA TR solo se, nel trimestre di riferimento, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti, da indicare in un'apposita sezione del modello:
- aliquota IVA media applicata sugli acquisti o sulle importazioni superiore del 10% rispetto all'aliquota IVA media applicata sulle operazioni attive
- operazioni non imponibili IVA (ad es. artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972 e artt. 41 e 58 del DL 331/1993) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- effettuazione nel trimestre di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili IVA
- effettuazione nei confronti di soggetti passivi non residenti di determinate operazioni attive non soggette, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate. Trattasi, ad esempio, delle prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, delle prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, delle prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione.
Scelta tra rimborso o utilizzo in compensazione
L'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale o l'alternativa richiesta a rimborso deve essere riportata nel modello IVA TR. L'utilizzo in compensazione comporta l'obbligo di presentare il modello F-24 tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate indipendentemente dall'ammontare del credito utilizzato in compensazione; nel caso in cui il credito infrannuale spettante superi i 5.000 euro è obbligatorio richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, co. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione dell'istanza da parte dell'organo di controllo. Il limite dei 5.000 euro deve essere sempre monitorato su base annuale.
Qualora il contribuente opti invece per il rimborso del credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, è necessario presentare il modello IVA TR compilando la casella "TD6 - Importo di cui si chiede il rimborso". Per i rimborsi fino a 30.000 euro non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia mentre al superamento di tale soglia è necessario apporre il visto di conformità o la prestazione di una garanzia; quest'ultima diventa obbligatoria, al superamento della soglia dei 30.000 euro, se il soggetto richiedente è considerato soggetto a "rischio".