Fisco

Rivalsa dell’IVA da accertamento con termine iniziale di detrazione che decorre dalla ricezione della nota di debito


Con questo principio, espresso dalla Corte di giustizia nella causa C-8/17 del 12 aprile 2018, è stato escluso che il diritto di detrazione da parte del cliente, al quale il fornitore abbia addebitato la maggiore IVA versata a seguito dell’accertamento da parte dell’Autorità fiscale, decorra dalla data di emissione della fattura originaria, nella specie recante un’imposta inferiore a quella dovuta.

Nella sentenza in commento, la Corte ha ribadito il rapporto esistente tra le condizioni sostanziali e quelle formali, relative all’esercizio del diritto di detrazione, ricordando che, con riferimento ai requisiti sostanziali, dall’art. 168, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE risulta che, per poter beneficiare di tale diritto, occorre, da una parte, che l’interessato sia un “soggetto passivo” e, dall’altra, che i beni/servizi acquistati siano utilizzati, a valle, dal soggetto passivo per compiere operazioni soggette ad imposta e che, a monte, tali beni/servizi siano acquistati presso un altro soggetto passivo.

Riguardo alle modalità di esercizio del diritto di detrazione, che costituiscono i requisiti di natura formale, l’art. 178, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che il soggetto passivo debba essere in possesso di una fattura redatta in conformità agli articoli da 220 a 236 e agli articoli da 238 a 240 della stessa Direttiva.
Sebbene, quindi, il diritto di detrazione sorga contestualmente all’esigibilità dell’imposta, il suo esercizio è possibile solo dal momento in cui il soggetto passivo sia in possesso della relativa fattura.

Il caso di specie

Nel caso di specie, è risultato che, a seguito di un’ispezione fiscale svolta nel corso del 2011, l’Amministrazione finanziaria portoghese ha effettuato alcune rettifiche IVA riguardanti cessioni di beni compiute nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2008 e il mese di maggio 2010 per le quali il fornitore aveva erroneamente applicato l’aliquota IVA ridotta in luogo di quella ordinaria. Il fornitore ha, quindi, proceduto alla regolarizzazione dell’IVA versando la maggiore imposta ed emettendo le corrispondenti note di addebito che, secondo il giudice del rinvio, costituiscono documenti di rettifica delle fatture originarie.

La Corte ha osservato che il cliente era oggettivamente impossibilitato ad esercitare la detrazione detrazione anteriormente alla regolarizzazione dell’IVA da parte del fornitore, non disponendo, in precedenza, i documenti di rettifica delle fatture iniziali. In linea, infatti, con quanto sopra specificato, è soltanto a seguito di tale regolarizzazione che sono sussistite le condizioni sostanziali e formali richieste per l’esercizio del diritto di detrazione. Di conseguenza, hanno concluso i giudici comunitari “si deve rispondere alla prima questione che gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva IVA nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, sia stato versato allo Stato un supplemento di IVA con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio della detraibilità dell’IVA sia escluso, atteso che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto”.