Fisco

L’IVA non dovuta rende obbligatoria la rettifica della detrazione


Ha carattere obbligatorio la rettifica della detrazione dell’IVA erroneamente assolta, in rivalsa, per una operazione esclusa dal campo di applicazione dell’imposta e, a tal fine, spetta agli Stati membri stabilire quale sia la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione indebita dell’IVA ed entro quale periodo la rettifica deve essere effettuata.

Con queste conclusioni, raggiunte dalla Corte di giustizia nella causa C-532/16 dell’11 aprile 2018, sono state risolte le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, riguardanti la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA in caso di erronea qualifica di un’operazione come imponibile, quando invece avrebbe dovuto essere considerata esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Si è trattato, in primo luogo, di stabilire se la rettifica sia in tal caso ammessa, in assenza dei presupposti per operare la detrazione.

L’obbligo di rettifica è definito dall’art. 184 della Direttiva n. 2006/112/CE in modo molto ampio, prevedendo che “la detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto”.
In effetti, non è esclusa, a priori, alcuna possibile ipotesi di detrazione indebita ed anzi, ad avviso della Corte, il caso in cui sia stata operata la detrazione in assenza del relativo diritto rientra nell’ipotesi in cui la detrazione operata inizialmente sia superiore a quella ammessa.

Tenuto, quindi, conto che nella fattispecie in esame la rettifica della detrazione assume carattere obbligatorio, si è trattato di determinare se, nel caso di specie, siano applicabili le disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE che disciplinano la rettifica della detrazione per i beni di investimento a seguito della variazione del diritto di detrazione dopo l’acquisto, la fabbricazione o l’utilizzo di tali beni.

I giudici comunitari si sono, però, espressi in senso negativo, in quanto le specifiche modalità di rettifica previste dalle disposizioni richiamate fanno riferimento all’ipotesi di un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione successivo alla dichiarazione IVA. Esse non possono, quindi, essere applicate al fine di rettificare la detrazione eseguita in mancanza del diritto di detrazione ab initio.

In secondo luogo, alla Corte è stato chiesto di stabilire quale sia la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione indebita dell’IVA ed entro quale periodo la rettifica deve essere effettuata.

Tenuto conto che il meccanismo di rettifica dell’IVA previsto dagli artt. 187 e ss. della Direttiva n. 2006/112/CE non è applicabile ad un caso come quello di cui trattasi, spetta agli Stati membri determinare le modalità della rettifica, nella specie la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve avere luogo, nel rispetto, però, dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei princìpi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.