L’INAIL interviene sulle modalità per esercitare il diritto di accesso a documenti amministrativi e informazioni conformandosi al GDPR
Con la determina n.149 del 22 marzo 2018, l’INAIL si adegua alle disposizioni normative del GDPR e approva il “Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” che sostituisce integralmente il Regolamento recante “Norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutela della riservatezza delle informazioni” adottato con delibera del CdA dell’INAIL del 13 gennaio 2000 n. 5 e il Regolamento per la disciplina dell’istituto dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 adottato con determina del presidente n. 13/2015.
Con l’odierno Regolamento l’INAIL fissa le modalità e le disposizioni organizzative per consentire ai cittadini di esercitare il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai dati detenuti e conservati dall’INAIL stessa, ridefinendo le circostanze relative alle limitazioni e alle esclusioni all’esercizio del diritto medesimo.
L’INAIL, nel documento, ricorda che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai dati e alle informazioni sono diritti che concorrono a dare attuazione ai diritti costituzionali di eguaglianza, buon andamento, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà della pubblica amministrazione, che costituiscono condizioni di garanzia delle libertà individuali e collettive, concorrendo a realizzare l’obiettivo di un’amministrazione al servizio del cittadino.
Nel Regolamento vengono individuate le tre tipologie principali di diritto di accesso:
- diritto di accesso ai documenti amministrativi: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990;
- diritto di accesso civico: il diritto, ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni in relazione ai quali è stato omesso l’obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- diritto di accesso generalizzato: il diritto di accedere, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, di chiunque di accedere a documenti o dati detenuti dalle p.a., ulteriori rispetto a quelli per i quali è doverosa la pubblicazione, nel rispetto della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’art. 5 bis D. Lgs. n. 33/2013.
Per ciascuna delle predette categorie di diritti di accesso vengono definite le modalità di esercizio, i casi di limitazione e le circostanze di esclusione.
Resta la figura del Responsabile del procedimento di accesso che continuerà ad occuparsi di istruire le procedure di accesso, curando le comunicazioni con interessati e controinteressati e rilasciando o meno l’autorizzazione ad accedere ai documenti, accogliendo o rigettando con provvedimento motivato ogni istanza. Viene istituito il Registro degli Accessi presso il Centro Unico di raccolta delle istanze, dove sarà tenuta traccia delle istanze di accesso e della documentazione relativa a ciascuna pratica istruita.
Qualora la richiesta di accesso abbia ad oggetto pareri o atti adottati da enti diversi dall’INAIL, ma conservati dall’INAIL, l’autorizzazione alla richiesta di accesso sarà subordinata al nulla osta dell’ente che ha emanato i pareri o gli atti.
Cosa si deve fare per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’INAIL?
Rispetto al vecchio regolamento, vengono meglio precisate le modalità telematiche per l’esercizio del diritto; esso può essere esercitato mediante comunicazione scritta redatta anche con l’apposito modulo prestampato, in carta libera, disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” > “Accesso documentale” sul sito dell’INAIL.
La richiesta così compilata può essere presentata presso le sedi fisiche dell’Inail, inviata a mezzo posta o per via telematica, nel dettaglio:
- di persona presso o a mezzo posta indirizzata a: Centro Unico di raccolta delle istanze di accesso – Servizio Ispettorato e sicurezza, Via 4 novembre, 144 – 00187 Roma oppure presso l’ufficio che ha redatto o detiene i documenti oggetto della richiesta;
- telematicamente: via posta elettronica all’indirizzo centrounicoaccesso@inail.it o via pec all’indirizzo centrounicoaccesso@postacert.inail.it oppure all’indirizzo email o pec dell’ufficio che detiene i documenti o che ha formato i documenti oggetto della richiesta, riportando nell’oggetto della email o della pec: istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990.
Qualora la domanda sia presentata di persona, l’istante deve sottoscriverla con firma autografa davanti al dipendente dell’INAIL addetto a ritirarla ed esibire un documento di identità, ovvero il documento (originale o copia autentica) da cui derivano i poteri rappresentativi. Se diversamente l’istanza è presentata a mezzo posta o per via telematica, è valida solo se:
- l’istanza sia sottoscritta e sia allegata copia di un documento di identità;
- l’istanza sia sottoscritta con firma digitale;
- l’istante o il dichiarante si sia identificato attraverso SPID, o attraverso la Carta di identità elettronica o CSN;
- l’istanza sia trasmessa via pec oppure anche per via telematica dal portale INAIL, sempre che le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Il contenuto della richiesta resta sostanzialmente lo stesso, essa infatti deve contenere:
- generalità dell’istante, se si tratta di persona giuridica la denominazione dell’ente per cui è esercitata la domanda precisando la fonte dei poteri rappresentativi dell’istante;
- i recapiti dell’istante;
- gli estremi del documento per cui si fa richiesta di accesso;
- l’interesse che motiva la domanda di accesso;
- data e sottoscrizione dell’istante.
Qualora l’istanza sia presentata da un delegato, è necessario che atto di delega e documento di identità del soggetto delegante siano allegati all’istanza, a tal proposito il delegante dovrà esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.
La richiesta di accesso incompleta o irregolare potrà essere regolarizzata in base alle disposizioni contenute nell’art. 39 del Regolamento.
La procedura informale
Nel nuovo regolamento è definita, in maniera più stringente, anche la procedura informale per l’accesso a quei documenti o procedimenti per i quali non sussistano controinteressati; tale procedura può essere esperita quando l’identità del richiedente è certa, in tal caso, infatti la richiesta può essere esercitata anche verbalmente presso l’ufficio che detiene il documento o che ha formato l’atto conclusivo di un procedimento oggetto di richiesta. La richiesta, in tale circostanza, viene gestita in via immediata e senza formalità, salvo che l’accesso alla documentazione non sia possibile nell’immediato, in questo caso, il Responsabile, entro dieci giorni decorrenti dal giorno della richiesta, indicherà all’istante tempi e modalità attraverso cui gli sarà consentito l’accesso. Ad ogni modo, anche le richieste verbali dovranno essere annotate, informando tempestivamente il Centro Unico dell’esercizio del diritto di accesso.
Ai sensi dell’art. 13 l’accesso ai documenti può essere differito nei casi ivi indicati, ovvero quando la conoscenza dei documenti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa oppure se vi è un elevato numero di richieste e il personale non possa farvi fronte. In tali casi, il Responsabile del procedimento di accesso dispone il differimento con provvedimento motivato, indicando la durata del differimento e comunicandolo all’interessato entro 30 giorni dalla richiesta di accesso; avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al TAR.
Gli articoli 14 e 15 del Regolamento fissano i casi di diniego, limitazione ed esclusione all’accesso ai documenti amministrativi, in particolare all’art. 15 sono elencate tutte le informazioni in relazione alle quali è vietato l’accesso, è imposto inoltre il divieto di diffusione, riproduzione o uso commerciale delle informazioni cui si è avuto accesso.
Sono definite ulteriormente le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni all’interno dell’organizzazione e le modalità e finalità per la trasmissione a terzi di tali dati (artt. 17 e 18).
Il Regolamento provvede inoltre a disciplinare le procedure per esercitare il diritto di accesso civico e il diritto di accesso generalizzato e anche in tal caso vengono delineati i casi di esclusione e limitazione all’esercizio di tali diritti.