Fisco

Il reverse charge sulle royalties esclude che sia pretesa anche l’IVA all’importazione


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473 del 6 aprile 2018, si è pronunciata sulla rilevanza delle royalties, pagate alla licenziante non residente per l’utilizzo del marchio da parte della licenziataria, ai fini della determinazione del valore doganale dei beni importati.

Con specifico riguardo all’IVA, è stato escluso che la Dogana possa pretendere il pagamento dell’IVA all’importazione non assolta sulle royalties in sede di introduzione dei beni in Italia se la licenziataria ha comunque applicato l’imposta in sede di reverse charge.

Per comprendere tale conclusione occorre ricordare che il valore in dogana dei beni importati, assunto ai fini dell’applicazione dei dazi, costituisce anche la base imponibile dell’IVA all’importazione, dato che l’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “l’imposta è commisurata (…) al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (…)”.

Affinché, però, le royalties rilevino nel calcolo dei dazi e dell’IVA, il Codice doganale dell’Unione richiede che il compratore deve essere tenuto ad effettuare il pagamento dei diritti di licenza, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da importare.

Nel caso di specie, le royalties non sono state dichiarate in Dogana, ma la licenziataria ha comunque assolto l’IVA con applicazione del sistema dell’inversione contabile, in quanto l’art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso un corrispettivo, “le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti”.

In questa situazione, la Suprema Corte ha affermato che, in base al principio di unitarietà dell’IVA (all’importazione e interna), è vietata la duplicazione dell’imposta, con ciò escludendo che la Dogana possa pretendere ex post, cioè in sede di revisione dell’accertamento doganale, l’IVA all’importazione.