Detraibilità IVA carburante: escluso soltanto il contante
Detraibilità IVA carburante: il provvedimento delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, "determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio".
Provvedimento emanato per recepire quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 che prevede delle limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti.
I mezzi di pagamento ammessi sono dunque:
- carte di credito/debito e prepagate;
- bonifico bancario o postale;
- assegni;
- addebito diretto in conto corrente.
Escluso dunque il solo denaro contante.
Si ricorda che i nuovi limiti saranno operativi a partire dal 1° luglio 2018.
Detraibilità IVA carburante: carte carburante e buoni benzina
Tra i mezzi di pagamento ammessi, le Entrate includono anche:
- le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere ai soggetti IVA, le cosiddette "carte carburante", che consentono di pagare in momenti diversi a quelli in cui avviene il rifornimento;
- i buoni e le ricaricabili che consentono ad imprese e professionisti di acquistare esclusivamente carburanti e lubrificanti.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che acquisti e ricariche di carte e buoni non possono essere effettuati con denaro contante, pena l'indetraibilità IVA e l'indeducibilità delle spese.