Nuovo modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche
Con il provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, che sostituisce quella approvata con il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017.
Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il 31 maggio 2018, ma il precedente modello può essere utilizzato sino al 30 aprile 2018 per correggere gli errori eventualmente commessi in merito ai dati delle liquidazioni periodiche del 2017.
Nel quadro VP sono state inserite le nuove caselle “Operazioni straordinarie” e “Metodo”, rispettivamente nel rigo VP1 e nel rigo VP13.
La casella “Operazioni straordinarie” deve essere barrata nel caso in cui il soggetto avente causa riporti:
- nel rigo VP8 (Credito periodo precedente) il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica;
- nel rigo VP9 (Credito anno precedente) una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.
La casella va barrata anche nell’ipotesi in cui, a seguito dell’interruzione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.
La nuova casella “Metodo” si riferisce, invece, alla modalità di calcolo dell’acconto IVA, da specificare indicando il codice:
- “1”, per il metodo storico;
- “2”, per il metodo previsionale;
- “3”, per il metodo analitico - effettivo;
- “4”, per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Infine, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 62214/2018 ha aggiornato anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, specificando che:
- l’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva;
- per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale;
- il credito derivante dalla rettifica della detrazione “a favore”, in caso di passaggio dal regime speciale agricolo a quello ordinario, va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).