Industria 4.0: pubblicato il Regolamento per certificarsi come Centro di Trasferimento tecnologico
Con la delibera n. 15 del 14 febbraio 2018, Unioncamere ha approvato il Regolamento per la creazione dei Centri di Trasferimento tecnologico nell’ambito del settore Industria 4.0 ai sensi del Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2017.
I Centri si occuperanno di attività di formazione e consulenza tecnologica e di erogare servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese nei comparti di operatività selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico, tra cui:
- manifattura additiva
- realtà aumentata
- internet delle cose
- cloud
- cybersicurezza
- analisi dei big data.
La Certificazione sarà rilasciata da Unioncamere, nell’ambito dell’accreditamento degli enti di certificazione nazionali previsti al comma 2 dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017, mediante una propria struttura tecnica nazionale. Potranno essere riconosciuti Centri di Trasferimento tecnologico ed ottenere così la Certificazione, società e a enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali e a enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti stabiliti decreto citato. Mediante la Certificazione, Unioncamere attesta che un determinato prodotto, processo, servizio, persona o sistema di gestione è conforme alla normativa.
Sottoscrizione istanza e presentazione domanda
L’istanza per essere certificati, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare del Centro di Trasferimento, potrà essere predisposta utilizzando il modello presente sul sito di Unioncamere o anche del MISE e dovrà riportare le sedi oggetto della richiesta di certificazione. Inoltre, la domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, una autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il soggetto richiedente dichiara di:
- essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese;
- essere attivo e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo,
- amministrazione straordinaria, scioglimento, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, attestati dal possesso del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- essere in regola con i requisiti formali di cui all’art.80 del Codice degli Appalti;
- possedere eventuali licenze o autorizzazioni richieste in base al settore;
- aver proceduto al versamento dei diritti annuali in favore di Unioncamere, il cui importo viene aggiornato annualmente;
- che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
- rappresentanza) e soci non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
- sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- progettare/realizzare servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 previsti dall’Allegato B) del decreto direttoriale innanzi citato.
Alla domanda, oltre al documento di identità sottoscritto dal legale rappresentante/titolare del Centro di Trasferimento tecnologico dovranno essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, il rispetto della Dichiarazione antimafia provante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (tali modelli possono essere scaricati dal sito del MISE) e la ricevuta di versamento dei diritti da versare a Unioncamere.
Sottoscrivendo la domanda, il Centro di Trasferimento Tecnologico si assume la piena responsabilità per eventuali danni a terzi, arrecati dalla propria attività / servizi e di violazione di obblighi di legge, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Unioncamere.
Prima del rilascio della Certificazione, Unioncamere si riserva il diritto di procedere ad opportune verifiche, comunicando anticipatamente la data della visita presso le sedi del Centro.
Certificazione
Per mantenere la Certificazione, valida per tre anni, tutti i Centri verranno periodicamente sottoposti a controllo documentale, a tal proposito sarà necessario inviare annualmente a Unioncamere la documentazione comprovante il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per la Certificazione, mentre su alcuni Centri presi a campione si procederà a vere e proprie ispezioni in loco.
Una volta ottenuta la Certificazione, il Centro di Trasferimento tecnologico, potrà richiederne l’estensione mediante istanza a Unioncamere da presentare via PEC, tale richiesta può riguardare gli ambiti tecnologici o le attività, descritte all’Allegato B del decreto del 22 dicembre 2017 o altre sedi. In tal caso, il Centro è tenuto ad integrare il versamento in favore di Unioncamere.
La Certificazione potrà essere revocata e il provvedimento di revoca inviato anche al MISE, qualora si verifichi la:
- perdita definitiva dei requisiti di certificazione;
- mancata regolarizzazione del pagamento del diritto annuale.
Un elenco completo dei Centri di Trasferimento Tecnologico certificati verrà predisposto da Unioncamere e pubblicato sull’omonimo sito web e sul sito del MISE.