Sisma centro Italia: chiarimenti dal MISE sulle agevolazioni per imprese e professionisti
E’ in corso di pubblicazione in G.U. la Circolare n. 144220 del 5 marzo 2018, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce delucidazioni sulle modalità e i termini per presentare la domanda al fine di usufruire delle agevolazioni che l’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha concesso a professionisti e imprese che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente e che sono situati nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, anche sulla base di quanto fissato nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 745 e 746).
Agevolazioni art. 1 comma 745
Secondo quanto stabilito dalla Circolare, per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 1, comma 745, della legge di bilancio 2018, deve farsi specifico riferimento a quelle fissate dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, che sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta 2017-2018, secondo le condizioni e i limiti di fruizione di cui alla circolare n. 99473 del 4 agosto 2017 a:
- imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, che risultino regolarmente iscritte nel registro delle imprese per la data del 28 febbraio 2016;
- i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero di cui all’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017, che abbiano presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la comunicazione di apertura della p.i., di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
Entrambi i soggetti devono svolgere la propria attività (sede o un’unità locale devono risultare dal certificato camerale o per i professionisti dalla comunicazione di avvio attività all’Agenzia delle Entrate) nei comuni elencati nell’allegato n. 2 del D. L. n. 189 del 2016. Sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato delle medesime agevolazioni.
Per accedere alle agevolazioni di cui sopra inoltre i soggetti innanzi indicati devono aver subito una riduzione dell’ammontare complessivo dei ricavi almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (decorrente dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2016).
Agevolazioni art. 1 comma 746
Per quanto concerne invece le Agevolazioni contributive di cui all’articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018, il riferimento è all’esonero di cui all’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017.
In tal caso, le agevolazioni sono concesse a imprese (anche familiari) che svolgono l’attività nei comuni elencati agli allegati n. 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che non abbiano già usufruito delle agevolazioni o anche che intendano integrare l’agevolazione già ottenuta in base alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 e che risultino iscritte nel Registro delle imprese alla data 31 dicembre 2015; anche in tal caso, nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, la riduzione del fatturato deve essere almeno pari al 25 per cento.
Sono esclusi da entrambe le agevolazioni il settore della pesca e acquacoltura.
Il limite massimo di agevolazione concesso per ciascun soggetto è pari a 200.000 euro.
Come e quando presentare la domanda
La domanda, sottoscritta con firma digitale, può essere presentata solo telematicamente attraverso la procedura informatica presente sul sito del MISE nella sezione ZFU sisma centro Italia, accedendo all’area mediante CNS. Sul sito del MISE sono presenti anche i modelli delle istanze.
Per quanto concerne l’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 745, della legge di bilancio 2018 le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e sino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018; mentre la presentazione delle istanze per ottenere l’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 decorre dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e sino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018.