Il principio dell’accesso civico agli atti giudiziari non autorizza a comunicare i dati in modo indiscriminato
Il Garante della privacy ha espresso parere ([doc. web n. 7810482] pubblicato il 28 febbraio) a seguito della presentazione di un’istanza avente ad oggetto una questione relativa all’accesso civico ad atti di natura giudiziaria, ritenendo che la p.a. deve sempre effettuare una valutazione per verificare se in tali circostanze si verifichi una indiscriminata diffusione di informazioni sui soggetti coinvolti.
In sostanza, il Garante ha espresso parere conforme alla decisione di un Comune di non concedere ad un’associazione la copia integrale della sentenza di condanna al pagamento di somme dovute in favore dell’ente, oltre che di tutti i procedimenti di riscossione pendenti.
L’associazione basava la sua richiesta sulla normativa relativa alla trasparenza, ritenendo che la stessa consentisse il libero accesso alla documentazione nella sua versione integrale. Il Comune, diversamente, applicando un bilanciamento di interessi e stabilendo che la sentenza contenesse dati anche di natura sensibile, si opponeva al rilascio dell’intera documentazione, pertanto il Comune aveva consegnato all’associazione una sintesi dei provvedimenti che comunque riportavano tutti i dati ritenuti di interesse pubblico, come il numero di sentenza, l'oggetto della lite, lo stato attuale dell'azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione e l’eventuale riscossione.
Nel corso della sua istruttoria, il Garante ha, in effetti, rilevato che gli atti giudiziari contenessero dati di natura delicata riferiti ai debitori, come la qualità di debitore, l’impossibilità di restituire le somme a causa di un Isee basso, l’esistenza di vertenze in materia di lavoro, o altri dati di tipo sensibile e giudiziario.
Pertanto, ha ricordato che la natura pubblica della sentenza e del processo non implica la conoscibilità da parte di chiunque di tutti i dettagli delle delicate vicende delle persone interessate, magari anche minori.
Per i suddetti motivi, considerando anche le linee guida sull’accesso civico adottate dall’Anac, per evitare che i dati personali dei soggetti interessati possano subire pregiudizio dall’utilizzo indiscriminato del principio dell’accesso civico agli atti giudiziari, il Garante della privacy ha stabilito che la decisione del Comune di consegnare all’associazione una scheda sintetica, ma comunque minuziosa, priva di elementi di natura personale, sia conforme alla normativa sulla privacy.