Deducibilità costi auto aziendali: chiarimenti della Circolare n.12/E
Dal 1° gennaio 2013 le imprese potranno dedurre dal loro reddito solo il 20% dei costi relativi alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
E detta percentuale di deducibilità per i costi relativi alle autovetture utilizzate nell'esercizio di arti e professioni in forma individuale.
La Circolare n. 12/E precisa che la limitazione alla deducibilità dei costi deve essere applicata su una sola autovettura nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo in forma individuale con la possibilità di estensione ad un veicolo per ogni componente in caso di svolgimento dell'attività professionale tramite società semplici e associazioni.
Rimangono invece invariati, ricorda ancora la circolare, tutti gli altri limiti alle deduzioni:
- 80% per veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
- 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (aliquota aggiornata dalla Riforma del lavoro con la Legge 92/2012).
Invariati anche gli utleriori limiti relativi al costo del veicolo:
- in caso di acquisizione, non si tiene conto del costo che eccede 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori;
- in caso di locazione finanziaria, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporziolamente corrispondente al costi dei veicoli che eccede i suddetti limiti;
- in caso di locazione non si tiene conto del costo di locazione e noleggio che eccede 3.615,20 euro per autovetture e autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori.
Infine, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede 25.822,84 euro.
Attenzione inoltre alla determinazione degli acconti 2013: la Circolare n. 12/E ricorda infatti che per il calcolo degli stessi i contribuenti che adottano il metodo storico dovranno ricalcolare l'imposta del periodo di imposta 2012 considerando come già in vigore le nuove limitazioni di deducibilità sopra evidenziate.