Credito d’imposta R&S: il MISE fornisce chiarimenti sul software
Con la Circolare direttoriale del 9 febbraio 2018, n.59990, il Ministero dello sviluppo economico fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art.3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 nel settore del software, disciplina relativa al Credito d’imposta concesso per attività di ricerca e sviluppo.
La Circolare risponde alle numerose richieste di precisazioni giunte al Ministero sul tema, fornendo istruzioni generali sui criteri da utilizzare per comprendere quali sono nel concreto le attività rientranti nel beneficio nello specifico settore del software, al fine di offrire un valido supporto alle imprese interessate ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al credito d’imposta.
Per l’individuazione dei criteri suddetti, la Circolare fa riferimento ai principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati, base interpretativa delle definizioni di ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale incluse nella Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e richiamate dalla stessa Circolare. Il MISE, nel suo provvedimento, informa inoltre le imprese in merito alla documentazione da predisporre e alla necessità di conservare tale documentazione per eventuali controlli, così da dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri richiamati, ricordando che è fondamentale condurre e conservare i beta testing al fine di certificare lo svolgimento delle concrete operazioni di sviluppo software rientranti nella disciplina.
Con specifico riferimento alle attività di sviluppo legate al software, la Circolare, sempre sulla base delle interpretazioni offerte dal Manuale Frascati, chiarisce che devono intendersi attività di sviluppo quelle innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, di natura generalmente incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. Affinchè un progetto per lo sviluppo di un software venga qualificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere inquadrato nella R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza, puntualizzando, peraltro, che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.
Possono rientrare dunque nell’ambito delle operazioni di R&S in riferimento al software e quindi essere ammesse al beneficio, ad esempio attività relative allo sviluppo di un nuovo sistema operativo, alla realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali, ad un nuovo linguaggio di programmazione, alla creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche, a nuovi sistemi di criptazione o sicurezza, ad un processo di reingegnerizzazione volto a risolvere i conflitti tra hardware e software di un sistema o di una rete.
Per quanto concerne invece le attività di routine non rientranti nel concetto di R&S, la Circolare riporta come esempi, tra gli altri, i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi; operazioni di ordinaria manutenzione di hardware o software; sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software già esistenti; nuove interfacce per l’utente a programmi applicativi esistenti; la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; la personalizzazione – customizzazione - di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino il programma base in maniera significativa; ordinaria attività per il debug di sistemi e programmi esistenti.
In sintesi, rientrano nell’agevolazione quelle operazioni o attività che comportano un rilevante miglioramento di prodotti o processi esistenti o la creazione di prodotti o processi nuovi, mentre ne restano escluse quelle che comportano modifiche marginali o routinarie connesse a prodotti o processi esistenti. Questo perché la finalità della norma è quella di limitare la concessione dell’agevolazione a quelle attività che contribuiscono ad offrire al mercato un pregevole elemento di novità, la cui realizzazione si fondi su un surplus di conoscenze e tecnologie rispetto a quelle già note.