Avvocati e commercialisti: pronto il portale per comunicare l’inizio attività di gestione del personale in base dell’art. 1 L. n.12/1979
Dal primo marzo prossimo, Avvocati e Dottori Commercialisti potranno utilizzare la nuova piattaforma messa a disposizione dell’Ispettorato del lavoro per effettuare la comunicazione di inizio attività in materia di lavoro previdenza e assistenza dei dipendenti.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della L. n. 12/1979, “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro”. I suddetti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.
I professionisti, a far data dal 1°marzo p.v., per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della L. n. 12/1979, potranno utilizzare la nuova piattaforma informatica dedicata. Anche coloro che a suo tempo avevano ottemperato alla comunicazione secondo lo schema tradizionale, dovranno effettuare nuovamente la comunicazione attraverso il nuovo sistema telematico. Questo quanto comunicato dall’INL, nella nota n. 32 del 15 febbraio 2018.
L’INL altresì comunica che la modulistica informatizzata e la piattaforma consentiranno la creazione di un database informatico in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979. Gli Ispettorati del lavoro potranno accedere alle predette informazioni dal portale www.ispettorato.gov.it.
Il modello di comunicazione è presente in via informatizzata sul portale dell’INL e si compone essenzialmente di due parti:
- una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);
- una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico.
La comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera. Si potrà accedere al modello solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti che non vi hanno provveduto, dovranno dotarsi di tale sistema di identità digitale.
Si ricorda che...
Il professionista è responsabile delle comunicazioni in base al D.P.R. n. 445/2000; nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse. Qualora il personale ispettivo accerti l’assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.