Iper ammortamento: resta l'agevolazione in caso di sostituzione del bene a parità di condizioni oggettive e documentali
Come noto la legge di bilancio 2018 (commi 30-33, 35 e 36 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 (o al 31 dicembre 2019 a determinate condizioni) l'iper ammortamento, agevolazione che consente alle imprese di maggiorazione del 150% la quota di ammortamento fiscale degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto valore tecnologico, rientranti nel piano industria 4.0 (di cui all'allegato A della L. 232/2016).
Il comma 35 della legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto che, qualora l'impresa decida di cedere a titolo oneroso il bene agevolato nel corso del periodo di fruizione dell'iper ammortamento, la stessa potrà continuare a fruire dell'agevolazione sulle quote residue del beneficio a condizione che:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato). L'attestazione è necessaria al fine di garantire il possesso delle caratteristiche tecniche del bene tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla Legge 232/2016.
Sostituzione del bene con altro bene di costo inferiore, superiore o uguale
In occasione di Telefisco 2018 l'Agenzia delle entrate ha trattato il caso della sostituzione di un bene agevolato in iper ammortamento con un altro bene, avente medesime caratteristiche oggettive e documentali ma di valore inferiore al precedente. Secondo le previsioni del comma 36 della legge di bilancio 2018, in tal caso l'impresa potrà continuare a fruire del beneficio per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Sul punto le Entrate hanno chiarito che la riduzione complessiva dell'agevolazione, conseguente all'acquisto di un bene agevolato di valore inferiore al sostituito, avrà effetto solo sull'ultima quota di maggiorazione da dedurre, restando invariata la quota di maggiorazione deducibile in ciascun periodo d'imposta. In altri termini, non sarà necessario spalmare la riduzione su ogni quota residua post sostituzione.
In caso di sostituzione con un bene materiale di valore uguale o superiore l'impresa mantiene il beneficio nei limiti delle quote residue spettanti, chiaramente senza poter godere dell'agevolazione sull'eventuale maggior costo del nuovo investimento.
Altro importante chiarimento riguarda i tempi che intercorrono tra la cessione del precedente bene e l'acquisto del nuovo: per continuare a beneficiare dell'iper ammortamento sulle quote residue del bene ceduto la sostituzione e l'interconnessione del nuovo bene dovrà avvenire nello stesso periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione del primo cespite.
Si ricorda che...
L'ipotesi della sostituzione del bene agevolato non trova invece applicazione per il super ammortamento (+30% dal 1° gennaio 2018) dei beni strumentali materiali nuovi e per i beni immateriali di cui all'allegato B annesso alla Legge 232/2016.