Agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico: i chiarimenti dell'Agenzia
La Circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile affronta alcuni dubbi avanzati da associazioni e società sportive dilettantistiche in ambito fiscale e, rispondendo a quesiti specifici, fornisce indicazioni in merito al rispetto dei principi di democraticità negli enti sportivi dilettantistici e chiarisce gli aspetti legati all’annotazione dei corrispettivi e alla compilazione del rendiconto.
Mancata annotazione: corrispettivi e rendiconto
L’associazione sportiva che non ha annotato i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 può continuare a godere delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991. Deve però essere in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione utile alla determinazione del reddito e dell’IVA.
La circolare precisa, inoltre, che, data la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, la mancata compilazione dello specifico rendiconto previsto dall’articolo 5 del DM n. 473 del 1999 non comporta di per sé l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati e non rilevati, sempre che in sede di accertamento l’ente dilettantistico sia in grado di documentare la realizzazione delle somme escluse dal reddito imponibile (art. 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999).
I proventi non rilevati, infatti, e in relazione ai quali l’associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione devono essere assoggettati a tassazione – analogamente a quanto espressamente previsto per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali – con l’applicazione del coefficiente di redditività pari al 3%.
In tal caso, i proventi concorrono alla determinazione dell’importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili. Esempio:
L’assemblea convocata per email non mette fine al beneficio fiscale
Il rispetto dei principi di democraticità e di non lucratività previsti dalla legge n. 289/2002 è condizione necessaria per il riconoscimento dei benefici fiscali alle associazioni o società sportive dilettantistiche. Le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono indici che consentono di comprendere la reale natura associativa dell’ente e la sua democraticità.
Tuttavia, l’adozione di modalità diverse da quelle tradizionali di convocazione dell’assemblea, come ad esempio l’invio di e-mail agli associati, o l’assenza di un elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali non sono elementi sufficienti di per sé a determinare la decadenza dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991 qualora, sulla base di una valutazione globale, risultino posti in essere dall’associazione comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.