Fisco

Stabile organizzazione: modello OCSE anche per l'Italia


Stabile organizzazione: modifiche all'art. 162 TUIR

La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, all'art. 1 comma 1010, ridefinisce il concetto di stabile organizzazione adeguando la normativa italiana al nuovo art. 5 del modello OCSE, sulla base delle modifiche apportate dall’Action 7 del BEPS.
Il legislatore ha a tal fine modificato l'art. 162 del TUIR, inserendo in particolare al comma 2 lettera f-bis una nuova definizione di stabile organizzazione:
"una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso".
Detta definizione supera il concetto fisico, con la presenza di una struttura materiale o in termini di personale, di stabile organizzazione basata sull'isediamento nel territorio dello Stato.

Stabile organizzazione: presenza economica

Nell'ambito del progetto BEPS, la "presenza economica" può essere rilevata sulla base dei seguenti fattori:

  • ricavi prodotti in un determinato Stato;
  • elementi cosiddetti “digitali”, come l’utilizzo di un nome di dominio locale,di una piattaforma digitale locale o l’adozione di metodi di pagamento locali;
  • fattori legati alla clientela, quali il numero di utenti mensili sul territorio dello Stato, la regolare conclusione di contratti online o il volume di dati raccolti.

Quella in commento le le ulteriori modifiche all'art. 162 del TUIR valgono a partire dal 1° gennaio 2018, tuttavia le novità introdotte sono in stretta relazione con la Convenzione Multilaterale OCSE17, siglata dal nostro Paese nel giugno 2017, i cui effetti si produrranno dopo il 2018.