Fisco

Per i depositi IVA, esonero dalla garanzia “in uscita” se è già stata prestata “in entrata”


In caso di introduzione nel deposito IVA di beni oggetto di immissione in libera pratica si rende dovuta, in linea di principio, la prestazione di un’apposita garanzia, da svincolare secondo le modalità già indicate dall’Agenzia delle Dogane anche se la garanzia “in uscita” non deve essere più prestata in quanto il soggetto estrattore coincide con quello che ha effettuato l’introduzione dei beni in deposito.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5 del 16 gennaio 2018, ha confermato che la garanzia “in entrata”, prestata in sede di introduzione dei beni nel deposito IVA, è distinta ed autonoma da quella prestata in sede di estrazione.

La prima garanzia è quella prevista dall’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, che deve essere prestata per i beni immessi in libera pratica senza il pagamento dell’IVA all’importazione in dipendenza della loro introduzione nel deposito e ha una durata che si estende fino alla comunicazione da parte del soggetto estrattore dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta.

La seconda garanzia, invece, è quella prevista dall’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 per l’estrazione dei beni di provenienza extracomunitaria e ha una durata di sei mesi a partire dal momento dell’estrazione.
In linea di principio, pertanto, le due garanzie sono prestate da soggetti diversi ed hanno una diversa durata temporale.
Sono previste ipotesi di esclusione per entrambe le tipologie di garanzia. Infatti, nelle ipotesi contemplate dalla norma, in cui l’introduzione in deposito è effettuata da specifiche categorie di soggetti, ritenuti affidabili, o dai soggetti esonerati in base alla disciplina doganale, il D.M. 23 febbraio 2017 ha mantenuto tale esonero anche per la garanzia dovuta in sede di estrazione.

Un ulteriore e specifico esonero è quello previsto per i soggetti che abbiano già prestato la garanzia “in entrata”, non essendo tenuti a prestare garanzia una seconda volta, cioè in “in uscita”.
Trattandosi, in ogni caso, di garanzie distinte ed autonome, per lo svincolo della garanzia già prestata in sede di introduzione valgono le indicazioni rese dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nota n. 84920/D/2011 e nota n. 113881/D/2011), secondo cui il soggetto che procede all’estrazione, anche se coincide con quello che ha effettuato l’introduzione, deve produrre:

  • copia dell’autofattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia dei registri IVA da cui risulti l’avvenuta registrazione dell’autofattura;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura.