IRI: tassazione al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2018
IRI: regime posticipato in Legge di Bilancio 2018
La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, all'art. 1 comma 1063, stabilisce lo slittamento di un anno dell'applicazione del regime dell'imposta sul reddito d'impresa, IRI.
Il nuovo regime, introdotto con la Legge di Bilancio 2017, legge n. 232/2016, fornisce a ditte individuali e società di persone la facoltà di optare per una tassazione proporzionale con aliquota fissata al 24% e la sua applicazione avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1° gennaio 2017, ma il legislatore ha deciso di posticiparne l'applicazione.
Si ricorda che...
L'IRI è un regime opzionale, applicabile dalle imprese individuali, dalle società di persone in contabilità ordinaria (snc e sas) e dalle srl in regime di trasparenza (art. 116, co. 2-bis, Tuir). Consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 24% sugli utili non distribuiti a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, ossia, reinvestiti nell’impresa. Con l’introduzione dell’IRI il legislatore ha voluto favorire la patrimonializzazione delle imprese di minor dimensione, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica adottata.
L’opzione per l’IRI deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, è vincolante per 5 anni e può essere rinnovata.
Una volta esercitata l’opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini Ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate come reddito ordinario con le aliquote progressive IRPEF.