Fisco

Operazioni di manipolazione su piante ornamentali: chiarimenti delle Entrate


Operazioni di manipolazione su piante ornamentali: i dubbi dei contribuenti

L'Agenzia delle Entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti da parte di diverse associazioni di categoria in merito al regime fiscale da applicare sulle operazioni di manipolazione su piante ornamentali.
I dubbi riguardano "il trattamento fiscale da riservare ad alcune attività effettuate su piante prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi produttori, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire sul mercato".
Gli istanti ritengono che le operazioni necessarie preliminari alla vendita come concimazione, trattamento zolle e potatura, debbano essere inquadrate tra le attività di manipolazione rientranti nel novero di quelle che, a norma dell’art. 32, comma 2, lettera c), del TUIR e dei relativi decreti attuativi, e di conseguenza debbano essere soggette alla determinazione del reddito agrario.

Operazioni di manipolazione su piante ornamentali: la risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 29 gennaio 2018, acquisito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, concorda con quanto ipotizzato dagli istanti.
Le Entrate, citando il parere del Ministero, affermano infatti che le attività illustrate nel quesito dell'istante "hanno carattere di effettiva manipolazione in quanto fanno parte di un più ampio insieme di operazioni di manipolazione atte a garantire la qualità del prodotto finale e che le stesse rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante". Inoltre per svolgere suddette attività "sono necessarie adeguate e specifiche competenze, capacità e conoscenze tecniche agronomiche proprie dell’imprenditore agricolo".
Pertanto tali attività devono essere tassate su base catastale come previsto dall'art. 32, comma 2, lettera c), del TUIR.