Legge di bilancio: novità per gli esercenti attività nel settore di giochi e scommesse
Nella Legge di Bilancio 2018 numerose sono le disposizioni dedicate alle scommesse su eventi sportivi e non. Prima tra tutte, l’art. 1 comma 1048 che assegna all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli il compito di indire entro il prossimo 30 settembre gare d’appalto finalizzate ad attribuire le concessioni dei punti di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, creando un corretto assetto distributivo, nel rispetto delle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Da tale operazione, lo Stato prevede un introito almeno pari a 410 milioni di euro.
Chi ha già ottenuto la concessione e chi è già titolare di punti di raccolta regolarizzati può mantenere le licenze e le autorizzazioni sino al 31 dicembre 2018, versando 6000 euro annui per i diritti afferenti al punto vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici compresi i punti di raccolta regolarizzati e 3500 euro per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
Modificata anche la tassazione sulle scommesse relative alle corse ippiche. Il comma 1051 della stessa legge di bilancio, infatti prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, recependo quanto previsto dall’art.1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto definito dall’art. 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed viene fissato per la rete fisica nella misura del 43%, mentre per il gioco a distanza nella misura del 47%. Il gettito conseguito resta destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33% a titolo di imposta unica e per il 67% al finanziamento dei montepremi degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze dell’allevamento di cavalli.
Sarà compito del Ministero dell’economia e delle finanze monitorare il gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, qualora ravvisi, nei 12 mesi dell’esercizio precedente, un gettito superiore a quello previsto nella legislazione vigente può proporre un intervento normativo teso a ridurre le aliquote dell’imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma 1043 della legge di bilancio 2018 prevede invece che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto, entro il mese di marzo, debba regolare le modalità con cui le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli.
Dall’entrata in vigore della legge di bilancio, inoltre le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori, sottoscrivendo un apposito disciplinare con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli.