Fisco

Esportazioni di beni in conto lavoro escluse dalla non imponibilità IVA


Le esportazioni effettuate in conto lavorazione, se non comportano il trasferimento al terzista estero della titolarità, di fatto e giuridica, dei beni inviati all’estero, non beneficiano del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni all’esportazione e, quindi, non concorrono alla formazione del plafond per l’acquisto di beni e servizi senza imposta.

È la conclusione dell’ordinanza n. 28709 del 30 novembre 2017, con la quale la Corte di Cassazione ha escluso dal regime di non imponibilità e, quindi, dalla formazione del plafond le esportazioni di beni ai fini della lavorazione al di fuori dell’Unione europea.

Per potersi configurare una cessione all’esportazione, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, devono necessariamente concorrere due distinti requisiti, essendo richiesto, da un lato, il trasporto o la spedizione dei beni in territorio extra-UE, comprovato da apposita documentazione doganale e, dall’altro, la cessione dei beni, che ai sensi dell’art. 2 del medesimo D.P.R. n. 633/1972 si realizza mediante atti a titolo oneroso che importino il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale sui beni stessi.
Ne discende che se l’invio dei beni all’estero avviene con la procedura dell’esportazione temporanea o di quella definitiva, ma non in esecuzione di un contratto di vendita, non è possibile beneficiare della previsione del citato art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, sicché l’operazione non rileva neppure ai fini della formazione del plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA da parte del cd. “esportatore abituale”.

Tale conclusione è in linea con le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, essendo stato costantemente precisato che si resta al di fuori della non imponibilità quando i beni sono trasportati/spediti all’estero con la procedura dell’esportazione temporanea o definitiva, ma senza il passaggio di proprietà, con l’ulteriore conseguenza che, in assenza di un corrispettivo, l’operazione non concorre alla determinazione del plafond (circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 8/D/2003; C.M. n. 156/E/1999; nota Dipartimento delle Dogane n.1248/1997).

Si ricorda che...

La scelta della modalità di invio dei beni al di fuori della UE ai fini della lavorazione non incide sul regime impositivo applicabile in sede di reintroduzione dei beni in Italia, in quanto l’art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 qualifica come importazioni soggette a IVA “le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima”.