Fisco

PEX e commercialità: i chiarimenti della Circolare 7/E


Una delle tante questioni affrontate dalla Circolare 7/E dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo in merito all’applicazione del regime della participation exemption è quella riferibile al requisito della commercialità contenuto, e regolato, dall'articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR che caratterizza tale requisito come 

esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

Commercialità, quando?

Il punto di partenza è che lo svolgimento di attività qualificata d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR è condizione necessaria ma non sufficiente per definire la commercialità ai fini PEX. Ecco, infatti, che il documento chiarisce come ci si possa definire in presenza di un’impresa commerciale (a fini PEX) se:

  1. la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi

  2. l’impresa dispone della capacità - anche solo potenziale - di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza

Commercialità e temporalità: il riferimento triennale

Rispondendo a specifiche funzioni antielusive, l’articolo 87, comma 2, del TUIR dispone che I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso per sostenere la deducibilità delle minusvalenze derivanti dalla cessione.

In tale ottica, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il possesso ininterrotto del requisito della commercialità deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e il realizzo della partecipazione.

Interruzione antecedente alla cessione della partecipazione - momentanea

Qualora il periodo di interruzione dell’impresa commerciale risulti solo momentaneo, in quanto l’impresa continua a essere dotata di una struttura operativa che le consenta di riprendere il processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all’oggetto dell’attività d’impresa, il periodo di inattività non è rilevante ai fini della verifica della commercialità. In tal caso, infatti, l’impresa continua a disporre di una struttura adeguata a soddisfare la domanda del mercato nei termini precedentemente specificati.

Interruzione antecedente alla cessione della partecipazione - per depotenziamento

Nell’ipotesi in cui l’interruzione dell’attività derivi da un depotenziamento dell’azienda (ad esempio, a seguito di cessione di asset rilevanti, licenziamento di personale, conseguimento dell’oggetto sociale, ecc.), occorre valutare caso per caso se tale depotenziamento non configuri un’ipotesi di “liquidazione di fatto”.

Ne deriva che l’assenza di un’attività commerciale nel triennio che precede il realizzo comporta che eventuali minusvalenze risultino integralmente deducibili, in virtù dell’impossibilità di accesso al regime PEX.


Riepilogo dei temi principali