Fisco

Partecipazioni qualificate: ritenuta unificata al 26%


Partecipazioni qualificate: la nuova disciplina

La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, all'art. 1 dal comma 999 al comma 1006, prevede una semplificazione nella tassazione di dividendi e plusvalenze: sparisce la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
La nuova disciplina uniforma il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso o alla cessione di partecipazioni societarie, andando a modificare gli artt. 47 e 68 del TUIR e gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. 461/1997, l'art. 27 del DPR 600/1973.
L'aliquota per la ritenuta a titolo di imposta viene dunque fissata al 26%.
Le nuove disposizioni si applicano:

  • a partire dal 1° gennaio 2018 per i redditi di capitale;
  • a partire dal 1° gennaio 2019 per i redditi diversi.

Il legislatore precisa però che:
"In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017."
Tale disposizione tutela i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

Partecipazioni qualificate: tabella di sintesi

La nuova disciplina di fatto sottrae dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, alla tassazione progressiva IRPEF.
Fino al 31 dicembre 2017 mentre per le partecipazioni non qualificate si applicava una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, per quelle qualificate l'imposizione, con i dividendi che concorrevano al reddito in misura ridotta, era legata all'aliquota IRES come indicato di seguito:

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