Fisco

Iper ammortamento: proroga di un anno e nuovi beni immateriali agevolati


La legge di bilancio 2018 (commi 30-33, 35 e 36 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha prorogato di un anno l'agevolazione nota come iper ammortamento. Trattasi della possibilità di iper ammortizzare con una maggiorazione del 150% gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto valore tecnologico, rientranti nel piano industria 4.0 (di cui all'allegato A della L. 232/2016).

A seguito della proroga i soggetti beneficiari dell'agevolazione potranno, pertanto, far rientrare in iper ammortamento anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Inoltre, per gli investimenti non terminati entro la fine del 2018, viene introdotta la possibilità di concludere l'investimento entro il 31 dicembre 2019 a condizione che, entro il 31 dicembre 2018:

  • venga effettuato l'ordine con relativa accettazione da parte del venditore e
  • venga pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni rientranti nel piano industria 4.0 continua a premiare sia gli investimenti finanziati tramite leasing che quelli acquistati in proprietà.

Nuovi beni immateriali inclusi nell'allegato B

La legge 232/2016, istitutiva dell'iper ammortamento, ha previsto una serie di beni immateriali che possono esser agevolati con una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento fiscale, in presenza di investimenti in beni rientranti nell'iper ammortamento. In altri termini, l'azienda che investe in beni materiali 4.0 (beni strumentali nuovi, sistemi per l'assicurazione della qualità e dalla sostenibilità o dispositivi per l'interazione uomo-macchina) può accedere alla maggiorazione del 40% (super ammortamento) in caso di acquisto di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni elencate nell'allegato B della Legge 232/2016.

La legge di bilancio 2018 ha incrementato l'elenco dei beni immateriali rientranti nel super ammortamento al 140%, aggiungendo nel suddetto allegato B, le seguenti voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Restano fermi gli oneri documentali in capo all'impresa beneficiaria, ossia la necessità di produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, in caso di investimenti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato che attesti le caratteristiche del bene 4.0.

Infine, il comma 35 della legge di bilancio 2018 apre alla possibilità di cedere il bene acquistato in iper ammortamento. Se nel corso del periodo di fruizione dell'iper si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione, l'impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.