Legge europea 2017: non imponibili IVA le cessioni all'esportazione per fini umanitari
La Legge europea 2017 (legge n. 167/2017), pubblicata nella GU n.277 del 27-11-2017, contiene diverse disposizioni volte all'ottemperamento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'UE. Sotto il profilo tributario assumono rilevanza le previsioni del Capo III, articoli da 7 a 10.
Cessioni all'esportazione non imponibili IVA
L'articolo 9 della legge europea 2017 introduce, all'interno dell'articolo 8 del DPR 633/1972, la nuova lettera b-bis. Tale nuova lettera prevede la non imponibilità IVA per le cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche o di enti della cooperazione allo sviluppo in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. Tali soggetti devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, co. 3, legge 125/2014.
Tale nuova previsione agevolata è in linea con le disposizioni comunitarie che prevedono, ai sensi dell'art. 146, par. 1, lett. c) della direttiva IVA n. 2006/112/CE, la non imponibilità IVA per le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che intendono esportare tali beni fuori dall'UE nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritatevoli o educative.
Secondo il dettato normativo "le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale".
L'articolo 9 modifica, infine, anche la disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni connesse alle esportazioni: viene infatti inserito nell'articolo 7, co.1, del D.Lgs. 471/1997 il riferimento alla nuova lett. b-bis dell'art. 8, co.1 del DPR 633/1972. Pertanto, la sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell'IVA viene estesa anche alle cessioni all'esportazione in commento, qualora l'avvenuta prova dell'esportazione non pervenga entro il termine di 180 giorni dalla consegna.