Fisco

Decreto fiscale: semplificazioni per i registri IVA tenuti con sistemi elettronici


Il decreto fiscale, convertito con la legge n. 172/2017, ha introdotto una semplificazione riguardante la tenuta dei registri IVA. 

L'articolo 19-octies, comma 6 del decreto consente la possibilità di tenere i registri IVA, di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972, con sistemi elettronici senza obbligatoriamente ottemperare alla stampa degli stessi: tale semplificazione trova applicazione a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e possano esser stampati su richiesta degli organi competenti.

Le disposizioni in vigore

Come noto, secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 4-ter del DL 357/1994, i registri IVA degli acquisti e delle vendite devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio cui le registrazioni si riferiscono; così, ad esempio, i registri IVA riferiti al periodo d'imposta 2017 devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 (Modello Redditi 2018, presentazione entro il 30 settembre 2018, termine di stampa entro il 30 dicembre 2018).

I medesimi termini di stampa valgono anche per gli altri libri contabili obbligatori tenuti tramite sistemi meccanografici, ossia il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie, i conti di mastro e le scritture ausiliarie di magazzino.

L'art. 19-octies del decreto fiscale introduce, pertanto, una deroga alle previsioni del citato comma 4-ter consentendo, per i soli registri IVA, la possibilità di non provvedere alla stampa dei registri entro i termini previsti, purché gli stessi siano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Tale semplificazione lascia perciò invariati gli obblighi di stampa per le altre scritture obbligatorie.

Si ricorda che..

In caso di conservazione sostitutiva delle scritture contabili riferite all'anno N, secondo le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2014 che consentono di garantire l'originalità e l’immodificabilità dei documenti, oltre che l’autenticità e la leggibilità nel tempo, il processo di conservazione deve essere effettuato entro il termine del 30 dicembre dell'esercizio N+1.