Fisco

Bonus pubblicità: come comportarsi se i costi sono sostenuti su categorie di media differenti


Con l’articolo 4 del Collegato fiscale (DL 16 ottobre 2017, n. 148) alla legge di bilancio 2018 (si veda l’art. 57 bis), il Senato estende il beneficio del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali programmati effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radiotelevisive a diffusione locale (cd bonus pubblicità), già prescritto con la legge di bilancio in favore di imprese e lavoratori autonomi, anche agli enti non commerciali, prevedendo che nel credito rientrino altresì le spese sostenute per la pubblicità realizzata non solo sulla carta stampata, ma anche su testate online. Per questa misura per l’anno 2018, sono state stanziate risorse pari a 62,5 milioni di euro, differenziate per categoria di media. La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM, che verrà adottato, su proposta del MISE, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In attesa del regolamento di attuazione, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri anticipa che, in ragione del fatto che la legge prevede uno stanziamento di risorse differenziato in base alla tipologia di media utilizzata, anche i limiti di spesa saranno distinti tra gli investimenti sulla stampa e quelli sulle emittenti radio-televisive; ragion per cui,
in presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti due crediti d’imposta separati in percentuali differenziate a seconda della ripartizione di risorse per ciascuna delle due tipologie di beneficiari presenti.

Applicazione del beneficio

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa ed, in questo caso, sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.
Le domande potranno essere presentate telematicamente attraverso un’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Entrate e, a tal proposito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria anticipa il contenuto delle stesse, prevedendo che l’istante dovrà indicare:

  • a. il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio è necessario dettagliare l’ammontare dei costi sostenuti suddiviso per ciascuna tipologia;
  • b. il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (intendendo per “media analoghi” la stampa, da una parte, e le emittenti radiotelevisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • c. l’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto; d. l’ammontare del credito d’imposta richiesto distinto per ognuno dei due media; e. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Sull’accertamento del possesso dei requisiti vigilerà l’Amministrazione finanziaria, ad ogni modo i dati relativi all’effettivo sostenimento dei costi dovranno essere certificati dai soggetti abilitati, deputati a garantirne la veridicità. La domanda potrà essere presentata usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).