Diritto

Firma digitale e niente notaio per atti e documenti societari


Con la Legge di conversione n. 172/2017 al DL n. 148/2017 (collegato fiscale alla legge di stabilità 2018) è stato inserito un nuovo articolo, l’art. 11 bis che introduce, accanto al comma 1-bis dell’articolo 36 DL 25 giugno  2008,  n.  112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133), un nuovo comma, il comma 1-ter, secondo cui «Tutti gli atti di natura  fiscale  di  cui  agli  articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e  2556  del  codice  civile  possono  essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa  anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ». 

Nello specifico, le operazioni interessate dalla semplificazione sono quelle previste per atti e contratti societari e atti fiscali delle imprese familiari di cui all’230-bis del codice civile.
Ma attenzione! La norma parla di “atti di natura fiscale”, pertanto, secondo una prima lettura e dato l’ambito di applicazione, essa non andrebbe riferita ad atti e documenti di natura civilistica, che sino ad ora, per essere validi, andavano predisposti esclusivamente con l’intervento di un notaio, bensì si tratterebbe degli atti di natura fiscale connessi a quelli previsti dagli articoli del codice civile innanzi citati.

Ma di quali atti fiscali si tratterebbe?

L’errore del legislatore è evidente, tanto che nelle schede di lettura del provvedimento, precisamente nell’elenco riportato nel dossier del Senato (Scheda di Lettura n. 555/1), si chiarisce che la frase “atti di natura fiscale” è riferita solo all’art. 230 bis. Peraltro, anche il riferimento all’articolo 230 bis, nel testo originario del decreto, risultava essere errato: l’iniziale riferimento era infatti all’art. 730 bis che, ad onor del vero, non trova rispondenza nel nostro Codice Civile, errore questo successivamente corretto, in fase di approvazione della legge, con l’articolo del Codice Civile riferito appunto all’impresa familiare art. 230 bis c.c. L’art. 11 bis dunque va riferito ad atti e contratti di natura civilistica di cui agli articoli innanzi menzionati che possono essere sottoscritti con firma digitale e con l’intervento di intermediari abilitati, come dottori commercialisti.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 172, ovvero dal 6 dicembre 2017, pertanto, per sottoscrivere atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile); atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile); contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile), atti riferiti all’impresa familiare sarà sufficiente la firma digitale e il visto di un intermediario abilitato ai sensi dell’ art. 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000. I suddetti atti e documenti per avere piena validità dovranno essere sottoscritti con una firma digitale che rispetti i requisiti di legge e che garantisca la provenienza e l’integrità del documento informatico su cui essa è apposta e dovranno naturalmente essere conservati mediante l’impiego di sistemi di conservazione conformi alle disposizioni previste dal DPCM 3 dicembre 2013 e dal DMEF 17 giugno 2014.