Split payment: indicazioni delle Entrate per l'acconto IVA
Split payment: acconto IVA
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017, ricorda che la relazione illustrativa al DM 27 giugno 2017 prevede che i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment, nell'effettuazione dell'acconto IVA “devono tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972. In particolare, i soggetti che versano l’imposta separatamente ai sensi del comma 01( dell’articolo 5 - aggiunta del redattore) dovranno effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l’acconto IVA va calcolato su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo”.
Per tali soggetti occorrerà determinare e versare un unico acconto che tenga in considerazione anche l’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Per i soggetti che applicano lo split payment dal 2017, l'acconto IVA determinato con il metodo storico, sarà rappresentato dalla somma algebrica della base dei dati mensili o trimestrali 2016 e dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Si ricorda che...
L'acconto IVA è disciplinato dall’art. 6 della legge 405/1990, e il versamento dello stesso va effettuato entro il 27 di dicembre di ciascun anno. Si tratta di un anticipo del versamento d’imposta dovuto, per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno e, per i
contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale.
L'importo può essere determinato utilizzando i seguenti metodi:
- Storico. L’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti mensili, per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti trimestrali, con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti trimestrali per opzione.
- Previsionale. L’acconto è determinato in misura pari all’88% dell’importo che i contribuenti mensili presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso, che i contribuenti trimestrali presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso, che i contribuenti trimestrali per opzione presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso.
- Effettivo. Si può determinare l'importo dell'acconto tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri, per il periodo dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili, ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre per contribuenti trimestrali, nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali.