Fisco

Risoluzione 152/E: ulteriori chiarimenti sull'iper ammortamento


Con la Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'iper ammortamento, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) che prevede una maggiorazione del 150% della quota di ammortamento dei beni rientranti nel piano industria 4.0.

Le Entrate hanno voluto fornire alcuni chiarimenti riguardanti l'agevolazione, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei costi afferenti ai beni strumentali agevolati, di cui all'allegato A della Legge 232/2016.

Costi accessori di diretta imputazione

Tra i costi accessori di diretta imputazione (ex art. 110, co. 1, let. b) del TUIR) rientrano le piccole opere murarie necessarie per l'installazione del bene strumentale, come ad esempio le opere relative alla realizzazione di un basamento per l'ancoraggio del bene al suolo; tali opere rientrano tra i costi relativi al bene principale a condizione che le stesse non assumano una consistenza volumetrica tale da esser considerate "costruzioni" (nozione definita dalla Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016).

Sono invece esclusi dall'iper ammortamento i costi relativi alla perizia giurata o all'attestazione di conformità del bene in quanto non accessori all'investimento; trattasi, infatti, di oneri sostenuti esclusivamente per l'ottenimento del benificio fiscale in commento.

Sempre in tema di definizione dei costi rientranti nell'agevolazione, la Risoluzione tratta il caso delle attrezzature acquistate come dotazione ordinaria del cespite principale: è il caso, ad esempio, delle attrezzature indispensabili al funzionamento del macchinario tanto da esser considerate dotazione "normale" del bene principale.

Per ragioni di semplificazione e di certezza nell'applicazione della disposizione agevolata, le Entrate precisano che, in accordo con il Mise, sono previsti limiti in relazione a tali voci di costo. Le spese accessorie al bene strumentale agevolato nonché le attrezzature ad esso connesse possono beneficiare dell'iper ammortamento a condizione che le stesse non superino il 5% del bene principale; oltre tale soglia sarà invece onere del contribuente motivare, in sede di controllo, le maggiori percentuali applicate.

Si ricorda infine che gli elementi accessori possono essere acquistati anche da fornitori differenti dal rivenditore del bene principale.