Fisco

Dichiarazione d'intento: riepilogo della disciplina per gli acquisti senza IVA dal 2018


Con l’approssimarsi della fine dell’anno gli esportatori abituali possono trasmettere le dichiarazioni d’intento ai propri fornitori a valere dal 1° gennaio 2018. Ricordiamo che sono definiti esportatori abituali i soggetti che possono acquistare beni e servizi con dichiarazione di intento, ossia i soggetti passivi d’imposta che hanno effettuato cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie per più del 10% del proprio volume d’affari. 

Tali soggetti possono acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, ricevendo una fattura dal proprio fornitore/prestatore non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. c) del DPR 633/1972; sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di fabbricati, di aree fabbricabili e di beni e servizi con IVA indetraibile.

Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza applicazione dell’IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento; dopo aver assolto tale adempimento, l’esportatore dovrà inviare copia della dichiarazione d’intento emessa, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, oppure alla dogana (D.lgs. 175/2014), ante effettuazione dell’operazione.

Così, ad esempio, in caso di acquisto di beni il cliente dovrà trasmettere la dichiarazione d’intento al proprio fornitore prima della consegna o spedizione della merce mentre, in caso di prestazioni di servizi, la dichiarazione deve esser consegnata al committente prima del pagamento o dell'emissione della fattura (ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972).

Numerazione della dichiarazione d'intento

Le dichiarazioni d’intento vanno distinte per competenza, con separata annotazione di quelle emesse a valere per il 2018 rispetto a quelle dell’anno precedente, come chiarito con la R.M. 355803/1985: così, ad esempio, le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l’anno 2018, dovranno esser numerate dal fornitore/committente iniziando con una nuova numerazione (1/2018, 2/2018, etc.) rispetto a quella attribuita nel 2017. 

Restano, infine, invariate le disposizioni del D.Lgs. 175/2014. Gli esportatori abituali dovranno esporre nella dichiarazione d’intento un plafond presunto entro il quale intendono effettuare acquisti di beni o di servizi senza applicazione dell’IVA; sarà poi onere sia del fornitore che del cliente, nel corso del 2018, verificare l’utilizzo dello stesso nel limite dell’importo ivi esposto.