Iper ammortamento: le perizie vanno consegnate all'impresa entro fine anno
Con due interventi di prassi pubblicati il 15 dicembre 2017, le Entrate e il Mise forniscono ulteriori chiarimenti riguardanti l'iper ammortamento. Con la Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 l'Agenzia delle entrate affronta in primis i profili sostanziali dell'agevolazione, trattando la determinazione dei costo degli investimenti rientranti nell'iper ammortamento con riferimento ai costi accessori e alle attrezzature funzionali al cespite agevolato.
Per quanto riguarda invece gli aspetti di tipo procedurale è intervenuto il Mise pubblicando la Circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017. Il Mise ha fornito approfondimenti sulla natura, il contenuto e le modalità di redazione della perizia giurata (o dell'attestato di conformità) dei beni aventi le caratteristiche previste dal piano industria 4.0. I chiarimenti, per quanto utili, arrivano con un ritardo incomprensibile se pensiamo che le perizie relative agli investimenti di competenza del 2017 devono essere redatte e asseverate entro il 31 dicembre 2017.
Infatti, secondo quanto già chiarito con la Circolare n. 4/E de 30 marzo 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa benificiaria entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In sostanza, l’acquisizione della perizia tecnica giurata o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’iper ammortamento.
Come noto, il comma 11, art. 1 della legge n. 232/2016 (legge che ha introdotto l'iper ammortamento), dispone che l’impresa deve produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche richieste dalla norma. Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Anche la Risoluzione n. 152/E delle Entrate tratta il tema delle perizie, con riferimento ai beni e agli impianti complessi per i quali la consegna e le fasi di collaudo e accettazione potrebbero avvenire a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in tal caso, considerando le oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento del professionista incaricato, si può ovviare procedendo al giuramento anche nei primi giorni del 2018; resta fermo l'obbligo di verificare, entro il 31 dicembre 2017, le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione. In tal ipotesi il tecnico incaricato può consegnare all’impresa una perizia asseverata entro la fine dell'anno, assumendosi la responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti.
La consegna entro fine anno della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare da un atto avente data certa provvedendo, ad esempio, all'invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure all'invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).
Contenuto e modalità di redazione della perizia giurata (o dell’attestato di conformità) o dell'autocertificazione
Il Mise ha infine predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica pubblicate come allegati alla Circolare n. 547750, con l'intento di semplificare il lavoro dei soggetti incaricati della redazione delle perizie (allegato 1, 2, 3). Il Ministero precisa che l’adozione degli schemi proposti è facoltativa essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni e, aggiungiamo noi, essendo stati pubblicati a soli 15 gg dalla prima scadenza utile.
Le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di conformità deve condurre sono le seguenti:
- Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B della Legge di Stabilità 2017, indicando il punto specifico e nel caso si tratti di beni materiali cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina;
- Verifica del requisito dell'interconnessione, specificando le modalità e la data dell’avvenuto riscontro della stessa;
- Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.