Split payment: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Split payment: le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017
Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla disciplina dello split payment a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017.
Con la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce, tra l'altro, dettagli circa l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti anche a:
- pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria;
- Società controllate da PA centrali e locali nonché;
- Società quotate nell’indice di borsa FTSE MIB.
La circolare richiama gli elenchi definitivi dei soggetti interessati al meccanismo, pubblicati il 31 ottobre 2017 dal MEF a seguito delle segnalazioni pervenute al Dipartimento delle Finanze dopo la pubblicazione degli elenchi aggiornati al 14 settembre 2017.
Le Entrate rammentano inoltre che a partire dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello split payment è stato esteso anche ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.
Split payment: i chiarimenti delle Entrate
Diversi i punti di interesse toccati dal documento delle Entrate, in particolare:
- L'esigibilità IVA è stabilita al momento della registrazione della fattura di acquisto ma può essere anticipata al momento della ricezione delle stessa e per esprimere la scelta fatta sarà sufficiente il comportamento concludente del contribuente (come da decreto MEF del 27 giugno 2017).
- Per quanto concerne i versamenti IVA, i soggetti acquirenti hanno quattro vie: versare cumulativamente l’IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, effettuare versamenti cumulativi giornalieri, considerando le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno; fare versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile, far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, annotando le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi.
- Per il periodo 1° luglio 2017 – 7 novembre 2017 (data di pubblicazione della circolare 27/E), l'Agenzia non sanzionerà quei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment che hanno erroneamente emesso fatture in regime ordinario, purché l'imposta sia stata assolta. Le fatture emesse in data successiva in regime ordinario andranno regolarizzate mediante note di variazione.
- Esclusi dal meccanismo della scissione dei pagamenti gli esportatori abituali poiché per effetto della lettera di intento, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità.