Diritto

Spetta alle consorziate versare l’IVA sulle operazioni realizzate dal consorzio


Cassata con rinvio (Cass. ordinanza n. 24102 del 13 ottobre 2017) la decisione dei giudici tributari d’appello del Piemonte in favore delle Entrate in relazione ad un caso in cui una società, nell’ambito delle attività di consulenza svolte in favore del consorzio di cui era socia maggioritaria e per le quali riceveva dall’ente acconti, non aveva provveduto a fatturare tali somme, mentre aveva dedotto costi non inerenti alla sua attività e detratto l’IVA. Secondo la CTR, l’operato della società era da ritenersi corretto, mentre era erronea la ricostruzione contabile dell’Amministrazione Finanziaria.

La Cassazione diversamente ha accolto il ricorso delle Entrate che contestavano la mancata autofatturazione dei proventi distribuiti dal consorzio e quella dei costi di gestione sostenuti. In particolare, l’Agenzia riferendosi alla normativa speciale sul consorzio, riteneva che tutti i costi consortili dovessero essere ribaltati sui consorziati, poiché un consorzio non può mantenere gli utili o gestire autonomamente i costi. Le Entrate, quindi, criticavano la compensazione dei costi di gestione effettuata tra consorzio e consorziate, in quanto ritenevano che, nell’ambito di partite tra dare e avere tra le parti, era stata compiuta un’evasione d’imposte, invece le fatture e le autofatture avrebbero dovuto riguardare i proventi e i costi relativi all’impresa consorziata in proporzione alla sua quota.

I chiarimenti della Cassazione

La Cassazione, approvando tale ragionamento, ha chiarito che, data la natura giuridica e la disciplina normativa del consorzio, costituito per gli scopi di cui all’art. 2602 c.c., da un punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile devono essere riferiti direttamente alle società consociate. Per le imprese socie, infatti, costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito (Cass., n. 16410/08); e, allo stesso modo, i ricavi conseguiti dalla società consortile devono essere ribaltati sulle società consorziate.

Non potendo il consorzio avere per sé - in quanto struttura sostanzialmente “neutra” - alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, l’ente consortile è onerato al ribaltamento sulle stesse consorziate, secondo i criteri di legge (specie quanto all'inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, di ogni operazione economica da esso conseguita che sia stata compiuta da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze (Cass., n. 14780/2011; n. 14781/2011; 20778/2013; 24014/2013). Pertanto, nel caso concreto, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, secondo la Cassazione, non rilevava che la società consorziata non avesse partecipato direttamente all’esecuzione di lavori nell’anno in contestazione, posto che essa avrebbe dovuto ribaltare su di sé tutte le operazioni economiche poste in essere dal consorzio, o da altre consorziate o da imprese terze.

La società consorziata, pertanto, avrebbe dovuto emettere fattura ai fini IVA nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi.