Fisco

Detrazione IVA: come gestire le fatture emesse dal fornitore nel 2017 ma registrate dal cliente nel 2018?


L’articolo 2 del Dl 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, ha introdotto un stretta sul termine per l’esercizio della detrazione IVA assolta sugli acquisti. A seguito delle modifiche in commento, l’attuale versione dell’articolo 19 del DPR 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati “sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed é esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione é sorto”.

In termini pratici, le fatture di acquisto emesse da un fornitore italiano nel 2017 potranno essere portate in detrazione dall’acquirente con riferimento al 2017, ovvero nella dichiarazione annuale IVA da presentare entro il termine ultimo del 30 aprile 2018. Questa stretta sull’esercizio del diritto alla detrazione IVA, sta creando molta incertezza tra le imprese e i professionisti, anche a seguito di un susseguirsi di comunicazioni da parte dei clienti ai propri fornitori con richieste (più o meno lecite), come ad esempio l'invito a fatturare entro il 16 gennaio 2018 tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ultimate nel 2017, minacciando in alternativa l’addebito al fornitore dell’IVA “non detratta” come maggior costi sostenuti.

Si ricorda che l'effettuazione dell'operazione ai fini IVA segue regole distinte a seconda che si tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; in particolare, nel caso di un servizio reso da un prestatore IT ad un committente IT, l'ultimazione dello stesso entro il 31 dicembre 2017 non determina l'obbligo di emissione della fattura nel 2017; in tal caso ai fini IVA l'effettuazione dell'operazione resta ancorata all'atto del pagamento del corrispettivo o all'emissione della fattura se precedente, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972.

Un esempio pratico

In attesa di opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, si propone un esempio riguardante operazioni effettuate e fatturate nel 2017 ma registrate dal cliente nel 2018.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto passivo IVA effettui un acquisto di beni, consegnati nel mese di dicembre con fattura emessa il 30 dicembre 2017. Il cliente potrebbe trovarsi nelle seguenti situazioni:

  • fattura ricevuta e registrata nel mese di dicembre 2017, IVA detratta e computata correttamente nella liquidazione IVA del mese dicembre 2017;
  • fattura registrata nel mese di gennaio 2018, detrazione IVA “sospesa” in quanto l’imposta può essere portata in detrazione solo con riferimento al 2017; in tal caso è consigliabile registrare la fattura in un sezionale creato ad hoc, nel quale far confluire le fatture di acquisto registrate nel 2018 ma detraibili nel 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, ai sensi del nuovo art. 19 DPR 633/1972). In tal caso l’operazione potrà essere portata in detrazione esclusivamente con la presentazione della dichiarazione IVA annuale 2018, riferita al periodo d'imposta 2017;
  • fattura registrata nel mese di maggio 2018, dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa alle operazioni 2017; in tal caso, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa a favore.