Fisco

Senza la motivazione sulla legittimità dello studio di settore è nulla la sentenza del giudice tributario


La Cassazione, con l’ordinanza n. 26130 del 2 novembre 2017, ha accolto il ricorso di una contribuente, la quale chiedeva che venisse dichiarata la nullità della decisione della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro sez. distaccata di Reggio Calabria per violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, infatti, i giudici di merito si erano pronunciati senza motivare correttamente la legittimità dello studio di settore su cui era basato l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate dichiarato valido dalla CTR.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha quindi cassato la decisione della CTR in quanto carente di idonea motivazione. La sentenza impugnata riportava, infatti, genericamente ed esclusivamente i soli rimandi alle disposizioni normative riferite all’accertamento basato sullo studio di settore, corrispondendo per la Corte alle patologie motivazionali spiegate dalla stessa Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite del 07/04/2014 n. 8053, quali la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; in questi casi, dice la Cassazione si parla di motivazione apparente che rende nulla la sentenza di merito in quanto affetta da "error in procedendo", poiché, nonostante essa esista graficamente, non concede la possibilità di distinguere il fondamento della decisione, riferendo circa argomentazioni obbiettivamente inidonee a rendere noto il ragionamento seguito dal giudice per la costruzione delle proprie convinzioni, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La sentenza carente di una valida motivazione è pertanto nulla in quanto l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, poiché tale difetto motivazionale attiene all’esistenza stessa della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.