Il voucher digitalizzazione è cumulabile con iper e super ammortamento
Come noto, il decreto ministeriale del 24 ottobre 2017 ha definito le modalità attuative per accedere al voucher digitalizzazione, agevolazione rivolta a tutte le imprese interessate ad acquistare hardware, software o servizi per l'ammodernamento tecnologico aziendale.
Il voucher consiste in un contributo che finanzia fino al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 10.000 euro. In data 30 ottobre 2017 il Mise ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai primi quesiti posti sull'agevolazione. Di seguito si propongono le FAQ di maggior interesse.
Soggetti destinatari del voucher
Domanda: quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del Decreto 23 settembre 2014?
Risposta: Il voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014.
Domanda: Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste ai sensi del decreto 23 settembre 2014?
Risposta: Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di tutti i requisiti individuati all’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014, tra cui è previsto l’obbligo, alla data di presentazione dell’istanza di voucher, di essere iscritti al Registro delle imprese. Pertanto, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.
Modalità di attribuzione del voucher
Domanda: Cosa succede se le risorse disponibili, a livello di singola regione, non risultino sufficienti a soddisfare le richieste presentate dalle imprese?
Risposta: Come disposto all’articolo 8, commi 5 e 6, del decreto 23 settembre 2014 e specificato all’articolo 4, commi 4 e 5 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher richiesti dalle imprese, per una determinata regione, risulti superiore all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.
Domanda: È previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei voucher?
Risposta: No. Le domande di agevolazioni presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese.
Cumulabilità
Domanda:Il voucher per la digitalizzazione delle PMI è cumulabile con altre agevolazioni? In particolare è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, come ad es. super e iper ammortamento?
Risposta: Le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014, in base a quanto stabilisce l’articolo 3, comma 4, dello stesso, non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. Il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo super e iper ammortamento.
Quest’ultima risposta fornita dal Mise conferma quanto in precedenza già chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 riguardante l’iper e il super ammortamento: infatti, il documento di prassi in questione ricorda che l’iper e il super sono misure cumulabili con altre agevolazioni, a condizione che le norme disciplinanti le altre misure di favore non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure di carattere generale.