Fisco

Split payment: estensione anche agli ordini professionali


Split payment: la nota del CNDCEC

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la nota n. 59 del 15 novembre 2017, affronta il tema dell'estensione del meccanismo dello split payment intervenuta con ma manovra correttiva 2017, D.L. 50/2017.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e gli ordini professionali, nella loro qualità di enti pubblici non economici, sono da considerare tali e dunque sono tenuti ad applicare lo split payment nei confronti dei propri fornitori.
A dissipare ogni dubbio circa l'estensione dello split payment anche agli ordini professionali, è giunta infine la circolare delle Entrate n. 27/E del 2017, che precisa che "gli Ordini professionali, ancorché non menzionati nel citato elenco ISTAT [elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, NdR], rientrano tra i destinatari della scissione dei pagamenti, in quanto, come già precisato con nota n. 1858/DF del 27 ottobre 2014, sono riconducibili nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001".

Split payment: decorrenza e adempimenti

Lo split payment deve essere applicato sulle fatture la cui esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017, data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 13 luglio 2017, sebbene il D.L. 50/2017 prevedesse la decorrenza dell'estensione del meccanismo a partire dal 1° luglio 2017.
Per il periodo tra il 1° e il 24 luglio 2017, tuttavia, gli ordini professionali che hanno operato la scissione dei pagamenti non sono tenuti ad effettuare alcuna variazione.

Si ricorda che...

Per il periodo 1° luglio 2017 – 7 novembre 2017 (data di pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2017), l'Agenzia non sanzionerà quei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment che hanno erroneamente emesso fatture in regime ordinario, purché l'imposta sia stata assolta. Le fatture emesse in data successiva in regime ordinario andranno regolarizzate mediante note di variazione.