Diritto

Tassazione royalties: applicazione della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni


Tassazione royalties: il quesito del contribuente

L'istante è una società italiana operante nel settore dell'arredamento di alta gamma che, a fronte della corresponsione di royalties, ha acquisito i diritti di utilizzazione economica (fabbricazione e commercializzazione) di alcune icone di design del XX secolo riferite ad elementi di arredamento, diritti concessi da una fondazione, soggetto di diritto francese.
"Il dubbio interpretativo prospettato nell’istanza riguarda la riconducibilità di tali royalties nell’ambito dell’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia [...]. Tale previsione convenzionale prevede l’esenzione totale nello Stato della fonte e la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario effettivo nel caso di royalties corrisposte a fronte della concessione del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche".
L'istante ritiene che le royalties pagate riguardino lo sfruttamento del diritto di autore su icone di carattere creativo e di valore artistico, rientrando dunque tra le opere per cui vale l'esenzione nello Stato della fonte.

Tassazione royalties: la risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143/E del 22 novembre 2017, si pone il problema interpretativo "di chiarire cosa debba intendersi per opera artistica, cioè se i prodotti in esame, fabbricati e commercializzati da Alfa, siano da considerare alla stregua di opere artistiche o meno".
Le Entrate chiariscono che se è possibile accertare carattere creativo e valore artistico delle opere oggetto della corresponsione di royalties per il loro sfruttamento, dette royalties possono avere accesso "alla tutela del diritto d’autore, quest’ultime potranno rientrare nell’ambito applicativo del citato paragrafo 3 dell'articolo 12 della Convenzione".