Legittimo il mancato rilascio dell’immobile nelle locazioni commerciali se non è stata corrisposta l’indennità di avviamento
Accolto dalla Cassazione (ordinanza n. 24285/2017) il ricorso di un conduttore che, nonostante una disdetta correttamente comunicatagli, non aveva rilasciato l’immobile locatogli ed era stato per questi motivi condannato dai giudici aquilani al risarcimento del danno in favore del proprietario dell’immobile, ai sensi dell’art. 1591 c.c.. In realtà il motivo del mancato rilascio dell’immobile era da ravvisarsi nel fatto che, trattandosi di locazione commerciale, il locatore non aveva versato al conduttore la doverosa indennità di avviamento, pertanto quest’ultimo, nel suo ricorso, si doleva che i giudici di merito avessero erroneamente applicato l’art. 1591 c.c., l’art. 2697 c.c. e l’art. 34 della L. n. 392/78.
La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente ritenendole fondate e sottolineando che nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata all’avvenuto versamento della indennità per l’avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della L. n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anche solo nella forma dell’offerta reale non accettata. La ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene “de iure” e rappresenta la scusante per il mancato adempimento dell’obbligo di consegna nei termini, di conseguenza non sorge la mora dell’obbligo di risarcimento ai sensi dell’art. 1591 c.c. (Cass. n. 19634/2016; 5579/1988 e altre nello stesso senso).
I chiarimenti della Cassazione
Chiarisce la Cassazione che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la disposizione secondo cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è subordinato all'avvenuta corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale (artt. 34, co. 3, e 69 co. 8 della L. n. 392-78) attribuisce al conduttore un diritto di ritenzione sull'immobile, anche in pendenza della relativa controversia, sino al pagamento dell'indennità.
Peraltro, il diritto del locatore al risarcimento del danno ex. art. 1591 C.C. per la ritardata consegna dell'immobile locato, sebbene vi sia stata una sentenza di rilascio, va riconosciuto soltanto per il periodo successivo al versamento dell'indennità di avviamento da parte del locatore, che rappresenta presupposto imprescindibile per l’esecuzione del provvedimento di rilascio (Cass. n. 1260-90). E ciò sulla considerazione che se il provvedimento non è realizzabile nella fase esecutiva, in attesa della corresponsione dell'indennità, in tale spazio di tempo non può esserci detenzione illegittima da parte del conduttore e, quindi, neppure il diritto al risarcimento in favore del locatore.
Siccome quindi la ritenzione avviene de iure, essa costituisce una causa di giustificazione impeditiva dalla scadenza dell'obbligo di riconsegna, che così non può tralignare in mora (se non dal momento del pagamento dell'indennità o della sua offerta reale anche se non accettata).