I beni costituiti in fondo patrimoniale sono pignorabili salvo che il debitore non provi che essi siano estranei alle esigenze familiari
La Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 25443 del 26/10/2017, accogliendo il ricorso di Equitalia contro la decisione della CTR della Toscana che aveva ritenuto impignorabili i beni di un contribuente costituiti in un fondo patrimoniale. Secondo Equitalia, la sentenza della CTR era stata emanata in violazione degli artt. 167- 170 c.c., poiché i giudici d’appello avevano basato l’impignorabilità dei beni sul fatto che il concessionario della riscossione non era stato in grado di provare l’inerenza del credito alla soddisfazione dei bisogni familiari del ricorrente.
La Cassazione però, accogliendo in parte il ricorso di Equitalia, ha precisato che è errato ritenere (come diversamente avvenuto nel caso di specie) che l’assolvimento dell’onere della prova gravi sul creditore, il quale dovrebbe provare che il debito inerisce ad esigenze familiari; incombe invece sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare che il debito sia estraneo ad esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Ha quindi ricordato la Corte che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate all'art. 170 c. c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Cass. n. 22761/16, ord. n. 23876/15, 1652/16), ragion per cui non può escludersi a priori che il debito tributario derivante dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero al potenziamento della capacità lavorativa del coniuge. La sussistenza di esigenze familiari va invece esclusa, in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. ord. n. 3738/15).
Spetta quindi al debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in un fondo patrimoniale, l’onere di provare che tali beni sono estranei al soddisfacimento di esigenze familiari; mancando tale prova, essi sono pignorabili.