Inammissibilità del pignoramento sulla quota di un singolo bene ereditario indiviso
La Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza 19 marzo 2013, n.6809, si è pronunciata in merito ad un caso in cui il debitore vedeva pignorarsi da Equitalia i saldi attivi presenti sul conto corrente di cui era cointestatario insieme ad altri due fratelli, in quanto tutti soggetti coeredi del complessivo patrimonio del defunto padre.
Equitalia, nel corso dei gradi di giudizio, sosteneva l'applicabilità della previsione normativa di cui all'art. 599 c.p.c. che dispone testualmente: "Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore".
La Suprema Corte afferma che è possibile procedere al pignoramento del bene indiviso, se questo è ricompreso in una comunione ereditaria, soltanto alle seguenti condizioni: l'esecuzione forzata dell'intera quota del comproprietario di beni indivisi deve limitarsi ad una singola specie di beni della comunione (mobili, immobili, crediti); una volta avviata la fase dell' esecuzione, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione della quota, se possibile, o procedere alla divisione o altrimenti ordinare la vendita della quota indivisa.
Al contrario non è possibile procedere con l’esecuzione forzata sulla quota di un singolo bene indiviso appartenente ad un compendio ereditario composto di beni della stessa specie: il pignoramento potrebbe infatti non conseguire i suoi effetti per inesistenza nel patrimonio del debitore, ben potendo, in sede di divisione, essere assegnato al debitore una parte di un altro bene appartenente alla massa, differente da quello aggredito dal creditore procedente.