Modelli Intrastat: tutto invariato fino al 31 dicembre 2017 e semplificazioni dal 2018
Con la Nota n. 110586/RU del 09 ottobre 2017 le Dogane descrivono le novità riguardanti i modelli Intrastat, introdotte dal provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, con cui l'Agenzia delle entrate, l'ISTAT e la stessa Agenzia delle Dogane hanno dato attuazione alle misure di semplificazione previste dall'art. 50, co. 6, DL 331/1993 (così come modificato dall'art. 13, co. 4-quater, DL 244/2016).
Le Dogane ricordano che la ratio del provvedimento è quella di ridurre gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, con l'intento di evitare duplicazioni degli adempimenti gravanti sui soggetti passivi IVA. Tali semplificazioni, ricorda l'Agenzia delle dogane, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 e, pertanto, fino al 31 dicembre 2017 permane l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRA con le stesse modalità e scadenze in essere.
Semplificazioni introdotte dal 1° gennaio 2018
Modello INTRA 2 - acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti
Abrogata la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intra-UE di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater).
Resta, ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi INTRA-2 bis riferiti agli acquisti di beni, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA che effettuano operazioni di ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 200.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Per quanto riguarda invece il modello INTRA-2 quater, riferito alle prestazioni ricevute da soggetti Intra-UE, resta ai soli fini statistici, la trasmissione con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Infine, relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio", viene ridotto il livello di dettaglio richiesto con il passaggio dal codice CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.
Modello INTRA 1 - cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi
Ai fini fiscali, permane l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi riferiti alle cessioni di beni (INTRA-1 bis) e alle prestazioni di servizi rese (INTRA-1 quater).
L’indicazione dei dati statistici riferiti alle cessioni di beni (INTRA-1 bis) diventa obbligatoria solo per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che hanno realizzato in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Anche per gli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA-1 quater), ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, è previsto il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.