Super e iper ammortamento: chiarimenti sugli investimenti acquisiti in leasing nel 2018
Con la Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 l'Agenzia delle entrate torna ad affrontare il super e l'iper ammortamento, con riferimento agli investimenti effettuati entro il termine del 30 giugno (super ammortamento) ed entro il 30 settembre 2018 (iper ammortamento), acquisiti tramite leasing.
Premessa
Andiamo con ordine. Iper e super ammortamento, secondo le previsioni della legge n. 232/2016 consentono, rispettivamente, una maggior deduzione fiscale del 150% e 40% al verificarsi di determinate condizioni: per il super deve trattarsi di investimenti in beni strumentali nuovi mentre per l'iper gli investimenti devono inoltre essere qualificabili 4.0 (per i requisiti, si rimanda alla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017).
Secondo la norma istitutiva delle due agevolazioni, il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti, fissato al 31 dicembre 2017, può esser progato fino al 30 giugno 2018 a condizione che:
- entro il 31 dicembre 2017 sia stato accettato l'ordine;
- e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Con l’articolo 14, co. 1, lett. a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91 (Decreto sud), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2018 per il solo iper ammortamento, lasciando invariate le condizioni sopra esposte (acconto 20% e ordine effettuato); pertanto, per il super ammortamento ad oggi resta fermo il termine del 30 giugno 2018.
I chiarimenti della Risoluzione n.132/E
L'Agenzia delle entrate è stata interpellata per fornire chiarimenti circa la possibilità di far rientrare nella proroga al 30 giugno 2018 (o 30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.
Trattasi delle ipotesi in cui un contribuente rispetti le condizioni previste per accedere alla proroga al 30 giugno (o 30 settembre 2018), effettuando entro il 31 dicembre 2017 l’ordine con relativa accettazione da parte del fornitore e versando un acconto del 20 per cento al fine di “bloccare” il bene. Dopo tale data, il contribuente decide di optare per il finanziamento tramite leasing. In questo caso l'acquisizione tramite locazione finanziaria, con l’acquisto del bene da parte di una società di leasing, potrebbe portare alle seguenti due ipotesi alternative:
- compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. Quest'ultima concede in locazione finanziaria il bene al contribuente e paga, per la differenza, il suddetto fornitore;
- restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene. In tal caso la società di leasing concede in locazione finanziaria il bene al contribuente e paga, per intero, il fornitore medesimo.
Secondo le Entrate, poiché alla data del 31 dicembre 2017 sono verificate tutte le condizioni richieste dalla norma, ossia l’impegno all’acquisizione del bene e il versamento dell'acconto nella misura prevista, diventa irrilevante che l’impegno sia stato inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si trasformi nella sostanza in un maxicanone. Le stesse conclusioni valgono nell'ipotesi della restituzione delle somme da parte del fornitore: in questo caso, il contribuente potrà fruire della maggiorazione a condizione che in sede di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari all'acconto restituito e nel contratto sia inserito il riferimento all’ordine originario. Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale non devono essere discriminati gli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi (Circolare n. 4/E/2017, paragrafo 5.3).