Procedure confidenziali e stragiudiziali nel nuovo fallimento. Ecco l’iter di sviluppo
La legge sul nuovo fallimento prevede l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che dovranno far emergere anticipatamente eventuali situazioni critiche in cui si trovano le imprese, in modo da facilitare l’elaborazione di trattative tra debitore e creditori. Il Governo è chiamato ad indicare i casi di esclusione da tali procedure, in particolare prevedendo che esse non si applicano alle imprese quotate e alle grandi imprese.
Si tratta di procedure di natura stragiudiziale e confidenziale che verranno gestite da appositi organismi istituiti presso le Camere di Commercio, i quali avranno appunto il compito di assistere il debitore, su sua istanza o su istanza dei revisori contabili, nella gestione di tali procedure di allerta e di giungere ad una composizione della crisi e ad una soluzione conciliativa tra debitore e creditori entro 6 mesi. L’organismo dovrà nominare un collegio di tre esperti, desgnati tra gli iscritti al nuovo albo istituito presso il Ministero della Giustizia previsto dalla stessa normativa, di cui uno nominato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno dalla camera di commercio e uno designato da associazioni di categoria.
Il Governo inoltre è chiamato a fissare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori delle procedure potranno essere utilizzati in giudizio, prevedendo che l’organismo dia immediata comunicazione dell’istanza del debitore ai creditori pubblici qualificati. Se una soluzione non dovesse essere raggiunta o se dovesse accertarsi lo stato di insolvenza, il collegio dovrà darne immediata comunicazione al pm. Agli organi di controllo societari, ai revisori contabili e alle società di revisione è affidato il compito di segnalare agli organi amministrativi delle società fondati indizi di crisi; qualora questi non si attivino, i suddetti organi dovranno informare l’organismo presso la Camera di Commercio; mentre l’Amministrazione Finanziaria, gli organi previdenziali e gli agenti della riscossione, pena la predita dei crediti da loro vantati, dovranno, a loro volta, avvisare i revisori contabili e l’organismo presso le Camere di Commercio del perdurare di inosservanze di importo rilevante, individuato sulla base di criteri parametrati alla dimensione dell’impresa e all’importo non versato, in modo da far emergere tempestivamente la situazione di crisi nel tentativo di evitare il tracollo di un’impresa.
L’organismo, ricevuta la comunicazione (da parte del debitore o del revisore), sarà tenuto a chiamare in via confidenziale il debitore nonché, gli organi di controllo interno, laddove esistenti, al fine di individuare celermente, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee per risolvere lo stato di crisi. Il Governo dovrà individuare anche i casi di responsabilità del collegio sindacale, in modo che, operata la segnalazione all’organo di amministrazione e all’organismo presso le CCMM, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione. Sarà necessario inoltre disciplinare tempi, modalità ed effetti di misure protettive che dovranno essere messe a punto dalle sezioni specializzate in favore del debitore che ne abbia fatto richiesta, avendo attivato la procedura di conciliazione.
Previste inoltre misure premiali in favore dell’imprenditore che abbia fatto istanza all’organismo istituito presso le CCMM o che abbia richiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; tra queste la causa di non punibilità per bancarotta fraudolenta e per gli altri reati fallimentari, che abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.