Diritto

Dalla legge fallimentare alla disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza. Ecco cosa cambia


La riforma del diritto fallimentare è legge e c’è chi già parla di svolta epocale. Cambia, infatti, radicalmente la figura del fallito (partendo da una cancellazione linguistica, vengono infatti espunti dal testo di legge i termini come fallito e fallimento) e cambiano anche i poteri attribuiti al curatore fallimentare che potrà promuovere le azioni giudiziarie relative ai soci o ai creditori sociali e gestire la fase di riparto dell’attivo in favore dei creditori.

Procedure di composizione assistita

Per quanto riguarda la prevenzione delle crisi aziendali, il Governo è delegato a disciplinare procedure di allerta e composizione assistita della crisi "di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori", viene infatti dato ampio spazio a procedure che possano evitare il dissesto definitivo, il sistema della dichiarazione di fallimento d’ufficio viene infatti completamente eliminato dal testo di legge, resta salvo invece l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza del debitore per cui è previsto un unico modello processuale (liquidazione concorsuale giudiziale) basato su celerità e su un sistema di controlli e vigilanza sull’impresa da parte delle Camere di Commercio. Vengono ridotti i limiti dimensionali per cui scatta l’obbligo del controllo giudiziale di cui all’art. 2409 c.c. che viene esteso anche alle srl.Le nuove procedure di composizione assistita saranno attivabili dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori pubblici. Qualora l’attivazione della procedura sia su base volontaria, il debitore verrà coadiuvato da un organismo istituito presso le Camere di Commercio; in tal caso, per giungere ad una soluzione concordata il debitore avrà 6 mesi di tempo dall’attivazione della procedura. Qualora invece la procedura venga attivata d’ufficio, il giudice inviterà il debitore prontamente, in modo riservato, delegando un esperto per la risoluzione della crisi, il quale dovrà trovare un’ intesa entro sei mesi con i creditori. Nel caso in cui la fase di allerta abbia un esito negativo, lo stesso sarà pubblicato nel registro delle imprese. Sono previste misure premiali, come ad esempio attenuanti per alcuni reati o riduzione di sanzioni per debiti fiscali, se il debitore si attivi volontariamente e subitaneamente ad avviare una procedura di allerta o si avvalga di altri organismi per favorire la risoluzione concordata della situazione di crisi. Tale procedura di allerta non si applica alle società quotate e alle grandi imprese.

Snellimento procedure concorsuali

Ampio spazio a quei progetti che consentono la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori, lasciando la liquidazione giudiziale in ultima ratio. Anche le procedure concorsuali vengono snellite, con l’intento di ridurne costi e durata. Il tribunale delle imprese a livello di distretto di Corte d’Appello gestirà le questioni afferenti le grandi imprese. Mentre il concordato preventivo viene integralmente ridefinito, prevedendo oltre al concordato in continuità, una tipologia di concordato tesa alla liquidazione dell’azienda se riesce a soddisfare almeno il 20% dei creditori chirografari.

Procedure specifiche per le crisi dei grandi gruppi

In relazione alla gestione della crisi e dell’insolvenza dei grandi gruppi è prevista una procedura ad hoc. Il Governo in merito dovrà prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse.

Misure salva-famiglia

Annunciate anche misure cosiddette salva-famiglia, tese ad incentivare la continuazione dell’attività del debitore che agevolano l’accesso al credito, attraverso una semplificazione della disciplina del sovraindebitamento e la previsione di forme di garanzia che non compromettono il possesso del bene.