Concordato preventivo e liquidazione giudiziale dei gruppi d’impresa nella nuova legge fallimentare
L’11 ottobre scorso il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge sulla riforma della normativa relativa alla crisi di impresa e all’insolvenza. Si chiama così la nuova legge sul fallimento ed è bene iniziare a familiarizzare sin da subito con il suo nuovo nome, dato che è stata depennata definitivamente dal testo quella terminologia della vecchia norma legata alla nozione di “fallito” che si portava dietro una ormai arcaica stigmatizzazione quasi perenne del soggetto colpito dall’insoluta situazione di dissesto economico.
Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della nuova legge, il governo è tenuto ad adottare i decreti per l’attuazione della norma. Uno dei compiti attribuiti all’organo esecutivo è quello di provvedere alla riforma organica delle procedure concorsuali anche di quelle relative ai gruppi di imprese.
Nell’esercizio della delega, il governo dovrà in primis prevedere una definizione di gruppo di imprese sulla base della disciplina civilistica di cui agli artt. 2497 e seguenti, art. 2545-septies e art. 2359 c.c. Le imprese in crisi o insolventi del gruppo, sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano, avranno la facoltà di proporre con un unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, restando ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, per la gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, qualora le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse.
Gestione concordato preventivo
Per i gruppi di imprese che scelgono la gestione unitaria della procedura di concordato preventivo dovrà essere prevista:
- la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
- la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
- gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
- la definizione degli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria;
- la fissazione di criteri per la formulazione del piano unitario per la risoluzione della crisi di gruppo, anche mediante operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo che possano garantire la continuità aziendale e soddisfare i creditori, fatta salva la tutela dei soci e dei creditori delle singole imprese facenti parte del gruppo e per gli altri controinteressati.
Gestione della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo
Per i gruppi di imprese che optano per la gestione unitaria di tale procedura dovrà essere prevista:
- la nomina di un unico giudice delegato e un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ogni impresa facente parte del gruppo;
- un unico criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
- la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale.
La legge prevede inoltre un notevole ampliamento dei poteri di vigilanza e controllo del curatore, tra cui quello di esercitare le azioni di responsabilità di cui all’articolo 2497 c.c. e azionare rimedi contro operazioni antecedenti l’accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un’altra impresa del gruppo.